Carta docente al supplente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 24 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando il titolo contenga statuizioni rimaste ineseguite dalla pubblica amministrazione. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata l’ammissibilità dell’azione, ordina all’amministrazione l’adempimento nel termine fissato e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante.

Il Fatto

Una docente titolare di supplenze nell’anno scolastico 2022/23 ha ottenuto dal Tribunale civile di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della c.d. carta elettronica del docente, con condanna dell’amministrazione all’accredito di una somma complessiva di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.

La sentenza di primo grado è stata appellata dalla sola ricorrente, limitatamente al capo sulle spese, e la Corte d’Appello di Campobasso ha accolto l’appello riconoscendo il favore delle spese di entrambi i gradi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente sul beneficio economico, non ha corrisposto la somma. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise affronta in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza e ne afferma l’ammissibilità. Le allegazioni documentali dimostrano il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado diversi da quello sulle spese, unico capo oggetto di appello; anche sulla pronuncia della Corte d’Appello si è formato il giudicato, come attestato dalla stessa Corte.

Quanto alle formalità del titolo esecutivo, il Collegio rileva che le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, hanno eliminato, dal 28 febbraio 2023, l’obbligo della spedizione del titolo in forma esecutiva per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario. La novellata disposizione richiede il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Ne consegue che le modalità di notificazione del titolo utilizzate dalla ricorrente risultano adeguate alle formalità vigenti.

Il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli la cui statuizione ineseguita può trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato: la somma richiesta corrisponde a quella indicata nella sentenza della Corte d’Appello, che ha confermato sul punto la pronuncia di primo grado. Il TAR ordina pertanto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

In accoglimento della richiesta della ricorrente, il Collegio nomina infine, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale del Ministero resistente, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario, attivato su istanza di parte, dovrà provvedere nel termine di ulteriori 40 giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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