Divieto di condurre cani in spiaggia sospeso dal TAR Calabria (TAR Calabria n. 397 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È cautelarmente accoglibile la domanda di sospensione di un’ordinanza sindacale che introduce un divieto assoluto di condurre cani sulle spiagge libere del litorale comunale, anche se provvisti di museruola e guinzaglio. Il fumus boni iuris si fonda sul contrasto del provvedimento con i precedenti giurisprudenziali che riconoscono il diritto di accesso dei cani sulle spiagge libere, salvo limitazioni ragionevoli e proporzionate che non giungano a una compressione totale del diritto. Il periculum in mora è integrato dalla stagione balneare in corso, che rende attuale e concreto il pregiudizio derivante dall’applicazione immediata del divieto.
Il Fatto
Un’organizzazione di volontariato ambientalista ha impugnato l’ordinanza n. 66 del Comune di Fuscaldo, limitatamente all’art. 4, comma 1, lettera f), che vieta di condurre cani o altri animali – anche se provvisti di museruola e guinzaglio – sulle spiagge libere dell’intero litorale comunale.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo la illegittimità del divieto assoluto introdotto dall’amministrazione comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’associazione, ritenendo sussistente il fumus boni iuris del ricorso. Il collegio ha richiamato i propri precedenti conformi, ovvero le sentenze n. 885 del 2021 e n. 1430 del 2022, che hanno già avuto modo di pronunciarsi sulla illegittimità di simili divieti indiscriminati.
La sezione ha evidenziato come il divieto assoluto di accesso ai cani sulle spiagge libere, anche se muniti di museruola e guinzaglio, appaia sproporzionato rispetto alle finalità di tutela dell’igiene e della sicurezza pubblica che l’ordinanza comunale intende perseguire. Una limitazione totale del diritto di accesso, senza alcuna distinzione o previsione di aree dedicate, non risulta ragionevolmente giustificata.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che la stagione balneare in corso rende attuale e concreto il pregiudizio derivante dall’applicazione immediata del divieto, con conseguente necessità di una tutela anticipata in via cautelare.
Il collegio ha pertanto sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, compensando le spese e fissando l’udienza pubblica di merito al 15 dicembre 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.