Sei scatti contributivi a fini TFS anche per il collocamento a domanda (TAR Piemonte n. 1760 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, previsto dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987, spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, a tutto il personale delle forze di polizia, di ordinamento civile e militare, collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che assoggetta a onere contributivo il beneficio in caso di congedo a domanda, opera ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990 non determina la reviviscenza della previgente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987: l’abrogazione non ha effetto ripristinatorio delle norme già abrogate. Il termine di presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale.

Il Fatto

Un ex appartenente alla Guardia di Finanza, posto in quiescenza a domanda a cinquantacinque anni di età e dopo trentasette anni di servizio effettivo, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto patrimoniale al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di fine servizio. La domanda si fonda sull’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987.

L’Istituto previdenziale, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha eccezione la prescrizione della pretesa, individuando il dies a quo del termine quinquennale nel giorno di cessazione del rapporto di lavoro. Ha altresì contestato l’inosservanza del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce un quadro normativo stratificato, segnato da fonti non sempre coordinate: l’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987, l’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987, l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 e l’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare. Dopo un lungo contrasto, la giurisprudenza amministrativa si è consolidata nel senso dell’estensione del beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia.

Il Collegio condivide tale indirizzo e ne ripercorre i passaggi. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, che subordina a un regime oneroso il beneficio per il personale collocato in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio. L’istituto resta disciplinato dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento del comparto difesa e sicurezza.

Quanto alla successione delle fonti, l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990 per effetto dell’art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ordinamento militare non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987 nella formulazione previgente. L’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme già abrogate, salvo espressa indicazione del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. In questa prospettiva acquista coerenza l’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare, secondo cui l’art. 6-bis «continua ad applicarsi» alle forze di polizia a ordinamento militare.

Sul piano soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata è ampia e si delinea in ragione della funzione della disciplina. Sul piano oggettivo, il beneficio si estende anche al personale collocato in quiescenza su domanda con i requisiti anagrafici e di servizio richiesti. Nel caso di specie la documentazione attesta il possesso di tali requisiti: la domanda è fondata.

L’eccezione di prescrizione è infondata. Il diritto ha natura di credito patrimoniale e si prescrive in cinque anni, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032 del 1973, decorrenti dal giorno dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale: prima di tale momento il dipendente non può avere cognizione degli emolumenti che gli verranno liquidati. Manifestamente infondata è anche l’eccezione sull’inosservanza del termine di cui all’art. 6-bis, comma 2: mancano norme che ne stabiliscano la natura decadenziale, né tale qualificazione è desumibile in via sistematica dal comma 3. Il termine costituisce un mero onere per l’interessato. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’Amministrazione al pagamento degli emolumenti dovuti, oltre interessi legali; è respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dalle disposizioni richiamate. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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