Giudizio di ottemperanza al giudicato civile sui crediti dei docenti (TAR Piemonte n. 1632 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento dei crediti retributivi del lavoratore. La decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, è condizione di ammissibilità della domanda esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione e si applica anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’esercizio dei poteri commissariali non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato, che può delegare l’incarico a qualunque soggetto pubblico munito di adeguate competenze professionali.

Il Fatto

Il Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 609/2024, pubblicata il 28.1.2025 e passata in giudicato, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente l’indennità sostitutiva per ferie non godute, pari a euro 7.472,32 oltre interessi legali.

Notificato il titolo esecutivo, il Ministero è rimasto inerte. Il lavoratore ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate in linea capitale e per interessi e l’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti di rito della domanda esecutiva. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il Collegio precisa che tale termine, previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il TAR accoglie la domanda e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, pagando le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega. Sul punto la sentenza chiarisce che l’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato e che la delega può essere conferita a qualunque soggetto pubblico ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici. Il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro capitolo disponibile.

Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione ai giudicati civili per i crediti dei docenti non è un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso divenuto seriale, con plurime condanne a carico dell’Erario rimaste inottemperate. Dispone perciò la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio. Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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