Termine di impugnazione e costi della manodopera nei servizi a richiesta (TAR Lazio n. 5234 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, l’istanza di accesso agli atti di gara non sospende né prolunga il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione dell’aggiudicazione: il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 si somma a quello ordinario solo se l’istanza è presentata tempestivamente, poiché il ritardo dell’operatore economico determina una progressiva erosione dei giorni a disposizione per ricorrere. Il costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 deve essere indicato in offerta solo per i costi diretti della commessa, con esclusione delle risorse destinate ai servizi a richiesta, attività meramente eventuali e non prevenibili.

Il Fatto

La società, seconda graduata nella procedura per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata per i centri di produzione Rai di Roma, Lotto 7, ha impugnato l’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo concorrente. La ricorrente ha dedotto l’incongruità dell’offerta dell’aggiudicatario per la mancata indicazione dei costi della manodopera relativi alle risorse destinate ai servizi a richiesta, pari a 772 unità, nel computo complessivo dei costi dichiarati in offerta. Ha altresì chiesto l’accertamento del proprio diritto di accesso alla documentazione non ostesa dalla stazione appaltante.

L’aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti, chiedendo l’esclusione della ricorrente principale per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell’atto impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività della notifica. L’aggiudicazione è stata comunicata il 20 dicembre 2024; l’istanza di accesso è stata presentata il 30 dicembre e riscontrata il 22 gennaio 2025; il ricorso è stato notificato il 21 febbraio 2025. Considerato il termine di quarantacinque giorni (trenta più quindici) di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare entro il 3 febbraio 2025.

La sentenza chiarisce che il tempo impiegato dall’operatore per presentare l’istanza di accesso non è irrilevante ma va computato nel termine di trenta giorni, in forza del principio di autoresponsabilità. Il ritardo nell’attivazione dell’accesso erode progressivamente i giorni disponibili per ricorrere, non potendo l’inerzia dell’impresa dilatare i termini decadenziali. La domanda di annullamento è stata pertanto dichiarata irricevibile, in quanto notificata oltre il termine anche considerando il periodo di ostensione dei documenti.

Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo la domanda infondata. Quanto al sub-criterio 2.6 del disciplinare, relativo al numero di addetti per i servizi a richiesta, le risorse ivi offerte costituiscono attività meramente eventuali e non prevenibili, da rendere solo se la stazione appaltante ne abbia bisogno in aggiunta ai servizi a canone. Tali costi non devono essere indicati nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, che si riferisce ai soli costi diretti della commessa per il personale impiegato stabilmente.

Dal rigetto della domanda principale è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, secondo l’orientamento per cui l’infondatezza del ricorso principale rende intangibile l’aggiudicazione, privando il controinteressato di interesse all’accoglimento del gravame incidentale. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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