Giudizio di ottemperanza al giudicato civile del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 1630 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, il ricorso è ammissibile quando il titolo sia stato attestato conforme all’originale e notificato all’Amministrazione soccombente presso il suo domicilio reale, e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche all’ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il potere del commissario non incontra il limite delle sue ordinarie attribuzioni, potendo essere delegato a qualunque soggetto pubblico di adeguate competenze, anche di altro Dipartimento, per evitare ulteriori ingiustificati ritardi nella soddisfazione del creditore.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha agito in ottemperanza per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di una somma corrispondente a 2,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, oltre accessori.
La sentenza, non impugnata nei termini, era passata in giudicato. Il ricorrente ha dunque chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega.
Il Collegio ha precisato che l’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del soggetto nominato all’interno della propria Amministrazione. La delega può essere conferita a qualunque altro soggetto della stessa Amministrazione, anche di altro Dipartimento e delle relative Direzioni generali, ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici. Ciò al fine di evitare che le modifiche delle competenze interne costituiscano ulteriore motivo di ritardo.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025), con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Rilevata la serialità del contenzioso, il Collegio ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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