Ottemperanza al giudicato previdenziale e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1627 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice amministrativo che abbia accertato la spettanza di un beneficio previdenziale, il giudice ordina all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Non sussiste un diritto della parte al rinvio dell’udienza di discussione al di fuori delle ipotesi previste dal codice del processo amministrativo: il differimento, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, che deve verificare la sussistenza di situazioni eccezionali e bilanciare le esigenze difensive con l’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo. La penalità di mora è esclusa quando l’inottemperanza sia ascrivibile alla condotta inerte di un’amministrazione diversa da quella convenuta in giudizio.

Il Fatto

La ricorrente ha introdotto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 1474 del 23 ottobre 2025, con la quale era stata accertata la spettanza del beneficio di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, con condanna dell’amministrazione alla corresponsione degli emolumenti dovuti, oltre interessi al tasso legale.

L’INPS si è costituito per resistere. Con ordinanza n. 1380 del 15 giugno 2026 la Sezione ha acquisito una relazione di chiarimenti sullo stato di esecuzione; l’Istituto ha dichiarato che l’ex datore di lavoro ha omesso di trasmettere una nuova comunicazione di cessazione per riliquidazione del TFS. All’udienza camerale del 10 luglio 2026 l’INPS ha chiesto un ulteriore rinvio e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente l’istanza di rinvio formulata in udienza dall’INPS, considerato anche il lasso temporale già concesso per predisporre la relazione di chiarimenti. In tema di processo amministrativo non esiste un diritto della parte al rinvio dell’udienza al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice per l’esercizio del diritto di difesa; il differimento ex art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, che deve verificare situazioni eccezionali — nella specie assenti — e bilanciare le esigenze difensive con l’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo (Cons. Stato, Sez. II, n. 2780 del 2026).

Nel merito ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata mediante posta elettronica certificata all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato.

Va dunque ordinato all’amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente, oltre interessi legali, entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché ponga in essere, nell’ulteriore termine di novanta giorni, tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni, comprese le interlocuzioni con l’ex amministrazione di appartenenza della ricorrente per ottenere la trasmissione della nuova comunicazione di cessazione per riliquidazione del TFS.

La richiesta di condanna al pagamento di una penalità di mora è respinta per non pervenire a esiti iniqui: l’istituto assolve a una finalità sanzionatoria e l’inottemperanza appare ascrivibile alla condotta inerte di altra amministrazione rispetto a quella convenuta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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