Interruzione del processo per morte del ricorrente (TAR Puglia n. 239 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La morte della parte ricorrente intervenuta nel corso del giudizio determina l’interruzione automatica del processo ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm., che richiama gli artt. 299 e ss. c.p.c. L’effetto interruttivo decorre dalla data in cui l’evento è dichiarato in giudizio dalla parte che ne ha conoscenza, non già dalla data dell’evento stesso. Il collegio, ricevuta la comunicazione dell’evento luttuoso, si limita a darne atto con ordinanza, senza poter adottare alcuna statuizione nel merito.

Il Fatto

La controversia traeva origine dall’ordinanza dirigenziale n. 241/2020 con cui il Comune di Brindisi aveva disposto la demolizione di opere ritenute abusive, in rettifica della precedente ordinanza n. 495/2018. Il provvedimento era stato impugnato dal ricorrente, che ne aveva chiesto l’annullamento dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce.

Nel corso del giudizio, con atto depositato il 31 dicembre 2025, il Comune di Brindisi ha comunicato la morte della parte ricorrente, rendendo necessaria una pronuncia sulla sorte del processo.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che la comunicazione proveniente dall’amministrazione resistente integra la dichiarazione prevista dall’art. 300 c.p.c., richiamato dal rito amministrativo attraverso l’art. 79, co. 2, cod. proc. amm. Tale norma estende al processo amministrativo la disciplina codicistica sull’interruzione del processo per eventi che colpiscono le parti, come la morte della persona fisica.

Quanto al momento di efficacia dell’interruzione, il TAR ha applicato il principio per cui l’evento interruttivo produce effetti solo dalla data della sua dichiarazione in giudizio: prima di tale dichiarazione, gli atti processuali eventualmente compiuti restano validi e il processo può proseguire. Nel caso di specie, la dichiarazione è avvenuta con il deposito del 31 dicembre 2025, sicché da tale data il giudizio deve ritenersi interrotto.

Il collegio ha quindi escluso di poter esaminare il merito della controversia, in assenza di una costituzione dei successori o di un’istanza di riassunzione. La pronuncia si limita a dare atto dell’interruzione, rimettendo alle parti interessate l’onere di riassumere il processo nel termine di legge, secondo il disposto dell’art. 303 c.p.c.

L’ordinanza conferma l’orientamento per cui l’interruzione opera automaticamente, senza necessità di una specifica attività processuale della parte interessata, una volta che l’evento sia portato a conoscenza del giudice nelle forme di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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