Annullamento della VIA: caducazione del provvedimento unico ambientale (TAR Basilicata n. 101 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale costituisce, ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, presupposto necessario per il rilascio del provvedimento unico ambientale di cui all’art. 27 del medesimo decreto. L’annullamento giurisdizionale del giudizio negativo di compatibilità ambientale, divenuto definitivo, priva di fondamento giuridico il successivo provvedimento negativo di chiusura del procedimento unico, che ne costituisce atto consequenziale: ne discende la caducazione di quest’ultimo. La caducazione non preclude all’amministrazione di riesaminare la domanda, in sede di riedizione del potere, secondo i criteri indicati dal giudice dell’annullamento.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 42,7 MW. All’esito del procedimento, il Consiglio dei Ministri aveva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, componendo il contrasto tra il Ministero dell’ambiente (favorevole) e il Ministero della cultura (contrario). Tale deliberazione era stata impugnata dinanzi al TAR, che l’aveva rigettata con sentenza. A seguito dell’appello, il Consiglio di Stato aveva annullato la deliberazione del Consiglio dei Ministri. Nelle more della decisione di appello, il Ministero aveva concluso negativamente il procedimento per il rilascio del provvedimento unico ambientale, con decreto impugnato con il ricorso in esame.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10365 del 29 dicembre 2025, ha accolto l’appello annullando la deliberazione del Consiglio dei Ministri recante il giudizio negativo di compatibilità ambientale. La deliberazione caducata costituisce l’atto presupposto su cui si fonda il decreto ministeriale impugnato, che ha concluso negativamente il procedimento per il rilascio del provvedimento unico basandosi essenzialmente sulla valutazione di impatto ambientale negativa.
La Corte richiama il principio per cui, in presenza di provvedimenti amministrativi procedimentalmente connessi, l’annullamento del provvedimento presupposto determina la caducazione di quello consequenziale. L’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, qualificando la VIA come presupposto necessario per il PUA, rende evidente il venir meno del fondamento giuridico del decreto impugnato.
La sentenza precisa, sulla base della decisione del Consiglio di Stato richiamata, che l’amministrazione rimane libera, in sede di riesercizio del potere, di compiere tutte le valutazioni previste dalla legge, in senso favorevole o contrario all’istante. La caducazione non preclude quindi all’amministrazione di riesaminare la domanda, una volta che il Consiglio dei Ministri abbia provveduto alla riedizione del potere secondo i criteri delineati dal giudice d’appello.
Il Collegio accoglie il ricorso per illegittimità derivata, annullando il decreto impugnato con salvezza di nuova effusione provvedimentale, e compensa le spese per la particolarità delle questioni decise.
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Nota della Redazione
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