Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1534 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto dal creditore di somme di danaro accertate con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato va accolto quando l’inottemperanza dell’Amministrazione risulti non contestata. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono perciò definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, va assegnato all’Ente un termine per il pagamento e, in caso di inerzia, nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 fino al 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata ritualmente notificata.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa recata dal titolo, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma, di nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza, precisa il Tribunale, non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997: le Amministrazioni dello Stato dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti gli importi versati, nei limiti sopra precisati per gli interessi; degli ulteriori accessori di legge, nonché degli oneri di registrazione, spese di esame, di copia e di notificazione; degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza, negli stessi limiti. Il Collegio richiama, su quest’ultimo punto, T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.
In caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario, e il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.