Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 774 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del lavoratore al trattamento retributivo e condanna l’amministrazione al pagamento ha immediato valore conformativo-ordinatorio. Il contenuto dell’obbligo imposto all’amministrazione consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Il giudizio di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine, nomina fin d’ora il commissario ad acta e liquida la penalità di mora nella misura degli interessi legali.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti dell’amministrazione scolastica, hanno agito davanti al giudice del lavoro per il riconoscimento del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento delle mansioni superiori. Con sentenza n. 5777/2021, pubblicata il 20 dicembre 2021, il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, a titolo di indennità di funzione e di posizione economica, oltre interessi di legge.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. È stata notificata ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. L’amministrazione non ha proceduto al pagamento. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione si è costituita solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sezione Prima, accoglie il ricorso. Il collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce in un adempimento formale, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il percorso argomentativo si articola su tre presupposti verificati in fatto. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96. L’amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale. Da tali premesse discende l’accoglimento.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare ottemperanza al giudicato, assegnando ai ricorrenti la somma di denaro riconosciuta per ciascuno dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente generale competente per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, che si insedierà su istanza dei ricorrenti e assicurerà l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure a quello effettuato dal commissario. Il collegio richiama, sul punto, Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021, precisando che l’insediamento del commissario non priva l’amministrazione del potere di provvedere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *