Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in caso di pagamento del payback (TAR Lazio n. 13312 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. il pagamento, da parte del fornitore ricorrente, della somma corrispondente alla quota del ripiano del payback dei dispositivi medici richiesta dalla Regione, tale da estinguere l’obbligazione gravante per gli anni considerati. Ai fini della declaratoria di improcedibilità non è indispensabile la produzione dell’atto dell’amministrazione che accerti l’avvenuto versamento, potendo desumersi la cessazione della res controversa dalle risultanze documentali e dalle peculiarità del caso. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla natura della vicenda e dal comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitore di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna che le attribuiva gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, come certificato dal Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, nonché gli atti conseguenti e presupposti, tra cui le delibere delle aziende sanitarie locali e le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022.
La società ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, contestando in particolare la determinazione degli oneri a proprio carico e le modalità di versamento indicate dalla Regione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data 13 aprile 2026, la società ricorrente aveva prodotto un atto con cui chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere, dichiarando di aver provveduto al pagamento della somma corrispondente alla quota prevista, con conseguente estinzione dell’obbligazione relativa al ripiano per il quadriennio 2015-2018. Tuttavia, risultava versata in giudizio solo la copia del bonifico a favore della Regione, senza che fosse allegato l’atto regionale di accertamento dell’avvenuto adempimento.
Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante tale incompletezza documentale, e tenuto conto delle peculiarità della vicenda, dal comportamento della ricorrente potesse ragionevolmente desumersi la cessazione di ogni interesse alla definizione del ricorso nel merito. Il pagamento integrale di quanto richiesto, infatti, realizza l’effetto satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è stata pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le parti, giustificata dalla natura della controversia e dalla condotta processuale delle parti, e con onere del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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