Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1402 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo di formazione giudiziale vincola l’amministrazione debitrice all’integrale soddisfacimento del credito, ma l’importo quantificato dal creditore nel ricorso non è definitivamente vincolante. La determinazione esatta del capitale residuo e degli interessi, quanto a misura e decorrenza, discende dal titolo stesso e dalla legge, secondo i parametri degli artt. 1283 e ss. cod. civ. L’inosservanza del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima l’avvio dell’azione di ottemperanza. Il commissario ad acta nominato per la perdurante inerzia determina definitivamente l’importo dovuto e adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente, la somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato.
L’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni ulteriore ritardo e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza, precisa il Tribunale, non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: capitale residuo e interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza.
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti che obbligano l’amministrazione al pagamento di somme di denaro. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, è condizione per l’avvio dell’azione di recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo e degli ulteriori accessori di legge. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e determinerà definitivamente l’importo dovuto, adottando gli atti necessari, inclusa l’eventuale variazione di bilancio. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso.
Il Collegio esclude la liquidazione di astreintes, perché il credito pecuniario è adeguatamente tutelato dal riconoscimento degli interessi legali. L’amministrazione è condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario. Rilevata la serialità delle inottemperanze relative alla carta docenti, il Tribunale dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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