Responsabilità erariale dell’anestesista per scelta anestesiologica inadeguata (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 41 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, la scelta del presidio anestesiologico integra condotta professionale valutabile in termini di colpa grave quando si traduca in un ingiustificato differimento dell’induzione dell’anestesia generale, unica opzione idonea a garantire il rilassamento muscolare e l’azione tocolitica necessarie a fronteggiare l’atonia uterina. La querela di falso è rimedio esperibile unicamente a tutela della veridicità materiale del documento, non già per contestare la falsità ideologica di quanto in esso dichiarato, e non è necessaria quando la prova del fatto possa conseguirsi indipendentemente dal documento impugnato, il cui contenuto è contrastabile con ogni mezzo di prova. In difetto di prova contraria idonea a dimostrare l’impossibilità oggettiva di procedere secondo la condotta doverosa, la mera negazione del fatto costitutivo non vale a superare il convincimento raggiunto dall’organo requirente. L’accertata responsabilità è soggetta al potere riduttivo e non si estende automaticamente a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda assistenziale plurisoggettiva.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria ha convenuto in giudizio tre dipendenti di una struttura sanitaria pubblica — un’ostetrica, un dirigente medico ginecologo e un anestesista — per l’accertamento della responsabilità amministrativa da danno erariale indiretto, quantificato in oltre duecentomila euro.
Il danno derivava dal risarcimento che l’azienda sanitaria aveva corrisposto alla paziente e al coniuge in esito al giudizio civile, definito con condanna dell’azienda stessa. La vicenda riguardava un parto naturale conclusosi con inversione uterina e successiva isterectomia totale. I primi due convenuti hanno chiesto e ottenuto la definizione agevolata del giudizio con rito abbreviato, provvedendo al pagamento degli importi determinati con decreto. La posizione del terzo è stata istruita con rito ordinario.
La Motivazione della Corte
Quanto ai primi due convenuti, la Sezione ha rilevato l’intervenuto, regolare pagamento degli importi fissati nel decreto di definizione agevolata, definendo il giudizio ai sensi dell’art. 130, settimo e ottavo comma, c.g.c., con condanna alle spese secondo soccombenza.
Per la posizione dell’anestesista, la difesa ha chiesto in via preliminare un termine per la querela di falso avverso la cartella clinica, con sospensione del giudizio ex art. 105 c.g.c.. La Corte ha dichiarato la richiesta inammissibile: il rimedio è preordinato ad accertare la falsità materiale del documento, non la falsità ideologica delle dichiarazioni in esso contenute, come chiarito dalla Cass., Sez. I, 5 dicembre 2022 n. 35649. La querela non è inoltre necessaria quando la prova del fatto può raggiungersi indipendentemente dal documento, il cui contenuto resta contrastabile con qualsiasi mezzo di prova.
Nel merito, la contestazione del convenuto si è risolta in una mera negazione del fatto costitutivo: era stata dedotta l’impossibilità di procedere all’anestesia generale per l’assenza della guardia infermieristica di sala. La Corte ha disatteso l’assunto, osservando che la paziente era già in sala operatoria alle ore 6.40, che i chirurghi erano presenti alle ore 7.00 e che il convenuto era informato del quadro clinico. La protrazione cronologica tra l’ingresso in sala e l’induzione dell’anestesia generale non trovava altra spiegazione.
Il Collegio ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del giudizio civile, accertando il nesso di causalità e imputando la condotta a titolo di colpa grave. La condanna è stata contenuta in misura inferiore alla richiesta, con riduzione di un terzo in applicazione dell’art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, in ragione della minore significatività causale della condotta. Restano dovute la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, gli interessi legali dal deposito della sentenza e le spese, liquidate in parti uguali tra tutti i convenuti.
Nota della Redazione
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