Adesione a GAL: nessuna deroga al controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 43 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti deliberativi con cui una pubblica amministrazione aderisce a un Gruppo di azione locale costituito in forma societaria, in attuazione dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell’art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 61 del regolamento (UE) n. 508/2014, non ricadono nel regime derogatorio previsto dall’art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP. Essi restano assoggettati all’onere di motivazione analitica, per i profili non direttamente coperti dall’art. 4, comma 6, TUSP, e al controllo della Corte dei conti nelle forme dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP. La clausola di esonero, avente portata eccezionale, opera solo quando il legislatore disciplina o autorizza espressamente una specifica operazione societaria, non quando si limita ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di costituire società in determinati ambiti settoriali.

Il Fatto

L’Università di Foggia trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per la Puglia il decreto rettorale con cui approvava l’adesione al costituendo Gruppo di azione locale per la pesca Gargano Mare Società consortile a responsabilità limitata, con sottoscrizione di quote del capitale sociale. L’operazione si collocava nel quadro dell’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo approvata dalla Regione Puglia quale Organismo Intermedio del programma FEAMPA 2021/2027, e la società costituenda era priva di fini di lucro.

La Sezione regionale, investita della richiesta di parere prescritta dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, ravvisava un contrasto di orientamenti tra pronunce regionali sulla soggezione a controllo degli atti di adesione a GAL societari. Ha quindi rimesso la questione di massima alle Sezioni riunite ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, chiedendo se simili deliberazioni ricadano nella deroga del primo periodo dell’art. 5, comma 1, TUSP.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite muovono dalla ratio della disciplina societaria pubblica, già ricostruita nella deliberazione n. 16 del 2022: il TUSP impone condizioni giuridiche ed economiche rigorose e analitici oneri motivazionali, sottoposti al vaglio della Corte dei conti nella fase di passaggio tra decisione pubblicistica e attuazione privatistica. Rilevano l’incidenza dell’operazione sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, sul contenimento degli organismi partecipati, sulla tutela della concorrenza e sulla stabilità degli atti a valle.

La clausola derogatoria dell’art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP ha portata eccezionale e va interpretata in modo non estensivo. Come chiarito nella deliberazione n. 30 del 2023, l’esonero presuppone un intervento diretto del legislatore che delinei o autorizzi espressamente una specifica operazione societaria. Il dato letterale esige una connessione esplicita tra previsione normativa e operazione concreta. Solo in tal caso l’onere motivazionale si affievolisce, perché le valutazioni sono già compiute a monte dal legislatore.

Non integrano la deroga, invece, gli interventi che si limitano ad attribuire la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali. Restano rimessi all’amministrazione i profili inerenti al vincolo di scopo ex art. 4, comma 1, TUSP, alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La Corte richiama, tra gli esempi, le società fieristiche, gli spin off e start up universitari, i servizi economici di interesse generale a rete e le partecipazioni in banche di finanza etica.

Anche l’art. 4, comma 6, TUSP appartiene a questo secondo modello. Né tale norma né i regolamenti europei richiamati impongono il ricorso allo strumento societario: essi stabiliscono caratteristiche dei GAL, strutture di partenariato in cui le autorità pubbliche non rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto. Opera il principio di libertà delle forme, potendo i GAL assumere vesti giuridiche differenti. La giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Umbria n. 44 del 2021, TAR Sicilia n. 1048 del 2022) conferma che la norma fa salva la possibilità di costituire società, escludendo il divieto, non esentando dal controllo.

Ne deriva che la facoltà dell’art. 4, comma 6, TUSP amplia le finalità perseguibili, ma lascia fermo l’onere motivazionale e il controllo contabile. A conferma, la disposizione dell’art. 26 TUSP richiamata esclude per le società di gestione di fondi europei i soli vincoli finalistici dell’art. 4, mantenendo l’onere di motivazione analitica e i controlli dell’art. 5. La richiesta della Sezione pugliese è quindi risolta nel senso dell’assoggettamento dell’atto di adesione al controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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