CILA, revoca nulla ma resta il potere di vigilanza del Comune (TAR Sicilia n. 2578 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La CILA è atto a contenuto sostanzialmente privatistico, espressione di un’attività libera che l’Amministrazione deve soltanto conoscere. Ne consegue che il provvedimento con cui il Comune revoca o annulla la CILA è nullo per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, perché esprime poteri non tipizzati. Resta fermo, in applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi, il potere di vigilanza e di inibizione dei lavori riconosciuto all’Ente locale dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune può accertare la legittimazione del richiedente, ossia l’esistenza di un titolo di proprietà o di godimento sul bene, e verificare il consenso dei contitolari per le opere incidenti su parti comuni. L’inibitoria deve però essere limitata alle sole opere che richiedono quel consenso, e non estesa agli interventi conformi e legittimamente assentiti con la semplice CILA.
Il Fatto
I proprietari di due unità immobiliari residenziali site in un edificio pluripiano concedono in comodato gli immobili a una terza ricorrente, autorizzandola espressamente a eseguire interventi di ristrutturazione edilizia e di abbattimento delle barriere architettoniche. In forza di quei contratti la comodataria presenta al SUAP una CILA per la diversa distribuzione interna, la trasformazione di una finestra in portafinestra e di parte di essa in porta, la chiusura del vano scala e la realizzazione di un solaio per un vano tecnico. Lo sportello accoglie positivamente la pratica.
Il Comune sospende poi i lavori e chiede la documentazione relativa all’approvazione condominiale. Non ricevuta quella documentazione, emette una determina con cui revoca e annulla integralmente la CILA e inibisce ogni opera, salvo presentazione di un nuovo titolo corredato dell’assenso condominiale. I ricorrenti impugnano la determina e, con motivi aggiunti, la successiva nota di diffida che preavvisa il ripristino dello stato dei luoghi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama un proprio precedente, sentenza n. 248 del 22 gennaio 2026, e ricostruisce la natura dell’istituto. La CILA è un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, ascrivibile al genus della liberalizzazione delle attività private. A differenza della SCIA, l’attività comunicata non è sottoposta a un controllo sistematico, con procedimenti formali e tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione.
Ne deriva che gli atti con cui l’Ente si pronuncia sull’ammissibilità degli interventi comunicati con CILA sono espressione di poteri non tipizzati e, pertanto, nulli. Il diniego di CILA incide comunque nella dinamica del rapporto giuridico amministrativo tra privato e Pubblica amministrazione, ma la declaratoria di nullità è preferibile alla qualificazione dell’atto come mera informazione, che condurrebbe all’inammissibilità del gravame per difetto di lesività.
Il Tribunale riconosce però che l’Amministrazione conserva un potere di verifica. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6-bis, 11, comma 1, 20, comma 1, e 27 del d.P.R. n. 380/2001, l’autorità comunale ha il potere e il dovere di accertare, nei confronti del richiedente, il possesso del requisito della legittimazione. Quando il progetto proviene dal comproprietario di un immobile e incide sul diritto degli altri contitolari, l’Amministrazione deve acquisire il previo assenso di tutti. Il principio, enunciato dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7158 del 21 luglio 2023, è esteso, per identità di ratio, anche a SCIA e CILA. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno smentito che alcuni lavori abbiano interessato parti comuni dell’edificio, né può predicarsi un tacito accordo dei condomini.
Quanto ai poteri residui, il Collegio richiama la posizione del C.G.A.R.S., sentenza n. 532 del 2 maggio 2022: la perdurante connotazione pubblicistica della materia implica che permangano poteri amministrativi volti ad assicurare la conformazione dell’attività svolta alla disciplina di settore. L’attribuzione al privato del potere di formazione del titolo sposta soltanto la tutela pubblica dalla fase antecedente a quella successiva. È respinta quindi la tesi secondo cui il potere sanzionatorio sarebbe limitato alla sola conformità urbanistica, ed è escluso ogni affidamento qualificato del comodatario, che era stato invitato a integrare la documentazione.
Infine, il provvedimento impugnato ha un doppio contenuto. È nullo nella parte in cui revoca o annulla la CILA, ma va conservato, in forza del principio di conservazione, nella parte in cui inibisce i lavori in applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Su questo punto il Tribunale accoglie l’ultimo motivo: essendo gli interventi scindibili, l’inibitoria doveva essere limitata alle sole opere incidenti su parti comuni, indicate espressamente nella determina, e non estesa agli altri lavori del medesimo subalterno e a quelli del secondo subalterno, privi di profili problematici. La diffida è confermata. Le spese sono compensate per il solo parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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