Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta del docente (TAR Sicilia n. 2348 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La proponibilità dell’azione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, a norma dell’art. 14 del D.L. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, senza ulteriore compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Trapani, con la quale era stata disposta la condanna dell’amministrazione all’accreditamento in suo favore del bonus per la cd. “carta del docente”, nella misura di euro 500,00, oltre interessi.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese. All’udienza camerale il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa agli interessi. La causa è stata quindi posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Rileva che l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso concreto, la pretesa si fonda su una sentenza del Tribunale di Trapani il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 26.11.2025.
Il Collegio verifica poi gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Osserva che è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, poiché la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data 11.01.2025. Il ricorso è stato inoltre notificato e depositato in data 26 novembre 2025.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è ritenuto fondato nel merito e viene accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma spettante a titolo di “carta del docente”, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale richiama, applicandola per analogia, la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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