Accesso al settore avvocatura di ente pubblico e limiti del giudicato (TAR Calabria n. 1155 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di un ente pubblico che riservi l’assegnazione al Settore Avvocatura a dipendenti già in servizio, abilitati all’esercizio della professione forense e in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale, non viola l’art. 23 l. n. 247/2012 e non contrasta con il giudicato che abbia escluso il concorso pubblico quale unica modalità di selezione. Il requisito dei «requisiti di legge» si interpreta nel senso che il dipendente deve possedere i titoli per l’iscrizione all’elenco speciale, non che vi sia già iscritto. L’individuazione dei professionisti da assegnare al Settore da parte del Direttore generale, nei casi di pensionamento, impedimento per malattia o mutate esigenze organizzative, è espressione di discrezionalità organizzativa compatibile con le guarentigie di indipendenza e autonomia dell’avvocato pubblico. Gli atti di assegnazione del singolo dipendente, in quanto atti di gestione del rapporto di lavoro, sfuggono alla giurisdizione amministrativa e rientrano in quella del giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente è avvocato di ruolo di un’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica e coordinatrice del Settore Avvocatura dell’ente. Impugna la deliberazione con cui è stato approvato il nuovo regolamento del Settore, nella parte in cui prevede la possibilità di assegnare all’Avvocatura, mediante mobilità interna, dipendenti abilitati alla professione forense, oltre al decreto di assegnazione di una dipendente proveniente da altro settore e alla determinazione dirigenziale consequenziale.

La ricorrente deduce lo sviamento di potere e l’elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza della stessa Sezione, che aveva annullato la clausola del regolamento anteriore per cui potevano far parte dell’Avvocatura solo i dipendenti che avessero superato uno specifico concorso. Censura inoltre il potere attribuito al Direttore generale, il requisito dei «requisiti di legge» e le disposizioni regolamentari in materia di compensi professionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta dapprima una questione processuale, relativa all’intervento ad adiuvandum di un’unione nazionale di avvocati di enti pubblici. La notifica è stata effettuata presso l’indirizzo PEC dell’ente anziché presso il domicilio digitale dei difensori costituiti. Il vizio non determina l’inammissibilità dell’atto, poiché la nullità della notifica è sanabile e, nel caso concreto, risulta sanata per il raggiungimento dello scopo, avendo l’ente dimostrato piena consapevolezza dell’intervento e contestandone l’ammissibilità.

Nel merito, il Tribunale esclude la violazione o elusione del giudicato. La precedente pronuncia aveva annullato la clausola che imponeva il concorso specifico perché le modalità di assunzione presso le pubbliche amministrazioni non possono essere contenute in un regolamento organizzativo, ma sono quelle individuate dall’art. 30 ss. d.lgs. n. 165/2001. Il nuovo regolamento non replica quella previsione né disciplina le modalità di assunzione del personale dell’ente.

Quanto all’art. 6 del regolamento, il Collegio interpreta l’espressione «purché in possesso dei requisiti di legge» nel senso che i dipendenti debbano avere i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, non che vi siano già iscritti. La destinazione al Settore di un dipendente già incardinato altrove non viola l’art. 23 l. n. 247/2012.

Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa sull’art. 3 r.d. n. 1578/1933 e la Cons. Stato, Sez. V, n. 10049 del 2023, il Collegio ricorda che l’iscrizione all’elenco speciale presuppone l’esistenza di un ufficio legale come unità organica autonoma e l’esercizio delle funzioni con libertà e autonomia. L’individuazione dei professionisti da parte del Direttore generale, peraltro solo in casi tassativi, non impedisce loro di svolgere liberamente la professione, essendo tutelati dalle norme legislative e regolamentari sullo status.

Sugli aspetti economici, viene in rilievo l’art. 9 d.l. n. 90/2014. Non essendo dedotta l’esistenza di previsioni contrattuali incompatibili, l’ente si è limitato a esercitare un potere attribuitogli dalla legge, senza profili di illogicità o irragionevolezza.

Il decreto di assegnazione e gli atti consequenziali sono atti di gestione del rapporto di lavoro, sui quali il sindacato del giudice amministrativo non si estende, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in parte qua e rigettato nel resto, con condanna della ricorrente e dell’interveniente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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