Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per errore materiale nell’iscrizione del giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 13828 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari, in corso di causa, che il giudizio è stato iscritto per mero errore materiale. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, atteso che la parte non ha più alcun concreto vantaggio dalla decisione. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito della controversia e della particolarità della vicenda.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 920/2025 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, per un importo determinato. Il giudizio era instaurato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che si è pronunciato in composizione monocratica.
Nel corso del giudizio, la stessa parte ricorrente rappresentava che il ricorso era stato iscritto per mero errore materiale. Tale dichiarazione evidenziava come la prosecuzione del giudizio non fosse più sorretta da alcun interesse concreto e attuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che la dichiarazione della parte ricorrente circa l’avvenuta iscrizione del giudizio per errore materiale integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse. La carenza di interesse, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, determina l’improcedibilità dello stesso, dovendosi escludere che residui alcuna utilità per la parte ricorrente dalla decisione del giudice amministrativo.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, senza necessità di esaminare il merito della domanda di ottemperanza. La declaratoria di improcedibilità rappresenta l’esito naturale del processo quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione, come nel caso di specie in cui l’iscrizione a ruolo era avvenuta per un mero errore materiale della stessa parte.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, in considerazione dell’esito della controversia e della particolarità della vicenda processuale. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva, con l’ordine all’autorità amministrativa di darvi esecuzione, secondo la formula di rito.
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Nota della Redazione
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