Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e obbligo di motivazione rinforzata (TAR Campania n. 3534 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, come riformulato dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 202 del 2013, nei confronti dello straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare, o sia familiare ricongiunto, o che comunque abbia legami familiari che darebbero titolo al ricongiungimento, il diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa, quale una condanna per i reati richiamati dall’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998. L’amministrazione deve sempre procedere a una valutazione discrezionale che comparino l’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell’unità familiare con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso. La presenza del nucleo familiare in Italia non prevale in ogni caso sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma l’amministrazione è tenuta a verificare l’attuale e concreta pericolosità sociale e a darne conto con motivazione rinforzata.

Il Fatto

La ricorrente impugna il decreto con cui la questura le ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il diniego si fonda su una condanna riportata con sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli per reati richiamati dall’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998.

La ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, degli artt. 4, 5, comma 5, e 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 8 della CEDU, oltre al difetto di motivazione e di istruttoria. Lamenta che l’amministrazione abbia motivato su elementi diversi da quelli indicati nel preavviso e abbia omesso ogni valutazione sulla sua situazione familiare, non dando conto della presenza in Italia del figlio minore convivente. Il collegio ha accolto l’istanza cautelare rilevando il difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il giudice muove dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 202 del 2013. La norma impone che, in presenza di legami familiari che darebbero titolo al ricongiungimento, il diniego non consegua in modo automatico dalla causa ostativa.

Il legislatore richiede una comparazione tra l’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell’unità familiare — valutato anche in rapporto ai legami con il Paese d’origine e alla durata del soggiorno in Italia — e l’interesse della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso.

La presenza del nucleo familiare in Italia non è elemento che debba in ogni caso prevalere sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ciò non esime però l’amministrazione dal verificare l’attuale e concreta pericolosità sociale dello straniero e dall’esercitare il potere discrezionale tenendo conto di tutti gli elementi indicati dalla norma.

Nel caso esaminato il provvedimento non contiene alcun riferimento alla situazione personale e familiare della ricorrente. Manca la valutazione sulla pericolosità sociale e sulla prevalenza dell’interesse pubblico all’allontanamento rispetto alle esigenze di tutela dell’integrità del nucleo familiare.

L’amministrazione ha quindi omesso la motivazione rinforzata richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza in presenza di legami familiari rilevanti, come affermato dal Cons. Stato, sent. n. 6132/2023. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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