Conferenza di servizi, silenzio-assenso e concessioni di suolo pubblico (TAR Sicilia n. 2252 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo dell’assenso implicito previsto dall’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990 non opera automaticamente per effetto della mancata partecipazione di un’amministrazione a una singola riunione della conferenza di servizi. Rileva, piuttosto, la mancata espressione della posizione nell’intero iter procedimentale e, comunque, entro il momento in cui l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione. La sola assenza a una seduta interlocutoria ed endoprocedimentale non determina l’acquisizione di un assenso senza condizioni. Il diniego di concessione di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco è legittimo quando il regolamento comunale impone il rilascio esclusivamente all’esito di una procedura concorsuale a evidenza pubblica, quale doverosa attuazione dei principi di concorrenza e trasparenza di derivazione eurocomunitaria.
Il Fatto
Una società presenta al Comune istanza di concessione di suolo pubblico per installare un chiosco destinato alla vendita di bibite su un’area di marciapiede spartitraffico. Il procedimento si articola in una lunga serie di conferenze di servizi. In sede istruttoria emerge che l’area ricade nella fascia di rispetto del demanio ferroviario e risulta non concedibile. Dopo il preavviso di rigetto, il SUAP adotta il diniego del 4 dicembre 2024, invitando la società a presentare una nuova istanza con proposta di variante della convenzione.
La società impugna quel diniego e propone motivi aggiunti avverso il silenzio dell’amministrazione sulle istanze di riavvio e avverso le note con cui il SUAP qualifica l’istanza come nuova pratica. I primi e i secondi motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili con sentenza non definitiva. Riattivata la conferenza, il Comune adotta un nuovo rigetto il 14 dicembre 2025, impugnato con i terzi motivi aggiunti, con contestuale domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. Quanto al preteso silenzio-assenso maturato all’esito della conferenza asincrona del 2020, la doglianza è infondata: la direzione competente ha espresso parere contrario entro il termine perentorio. La stessa società ha poi trasmesso un progetto modificato, determinando la cessazione del primo corso procedimentale e l’apertura di una nuova fase istruttoria su oggetto parzialmente diverso.
Quanto al preteso assenso orizzontale ex art. 14-ter, comma 7, legge n. 241 del 1990 per l’assenza di due amministrazioni alla riunione del 5 luglio 2023, la norma individua i criteri cui l’amministrazione procedente deve attenersi al momento della determinazione conclusiva, non le modalità di svolgimento delle singole sedute. Ciò che rileva è la mancata espressione della posizione nell’ambito dell’intero procedimento. La riunione del 5 luglio 2023 non era l’ultima né il momento conclusivo, avendo carattere interlocutorio: alle sedute successive le amministrazioni hanno partecipato ed espresso le proprie valutazioni.
I motivi dal secondo al quarto, rivolti al diniego del 2024, sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendo sopravvenuto il nuovo provvedimento del 2025 che ha integralmente sostituito il precedente assetto di interessi lesivo.
I terzi motivi aggiunti sono infondati. Il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione plurima: il giudice può respingere il ricorso sulla sola base di uno dei motivi ritenuti legittimi, con assorbimento delle altre censure, secondo il principio richiamato da Consiglio di Stato, V, 20 agosto 2025, n. 7093. È risolutivo l’art. 8 del regolamento comunale per l’installazione dei chioschi, che consente l’uso temporaneo di aree pubbliche esclusivamente all’esito di una procedura a evidenza pubblica. Tale scelta è legittima e costituisce doverosa attuazione dei principi di concorrenza e trasparenza. Il mancato rispetto della tempistica regolamentare non rende illegittimo il rigetto, ma legittima l’interessato ad attivare gli strumenti contro l’inerzia dell’amministrazione. Il rigetto delle domande di annullamento comporta il rigetto della domanda risarcitoria per difetto dell’elemento oggettivo dell’illegittimità. Il Collegio compensa integralmente le spese e dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia, ravvisando possibili profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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