Farmaci esclusivi, la procedura negoziata senza bando regge al fumus (TAR Abruzzo n. 88 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta per la fornitura di farmaci esclusivi occorrenti alle Aziende Sanitarie, si presenta prima facie conforme al paradigma normativo di cui agli artt. 15 d.l. n. 19/2026, 76, comma 2, lett. b), e 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023. All’esito del bilanciamento degli interessi, la tutela cautelare è negata quando la celere definizione della procedura garantisce la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili. La circostanza che l’operatore sia produttore esclusivo dei farmaci oggetto di gara, operante in un settore non concorrenziale, esclude la compromissione della partecipazione alla procedura e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, potendo egli continuare a fornire i farmaci con le ordinarie modalità di affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice esclusiva di alcuni farmaci, ha impugnato la determinazione con cui la centrale di committenza regionale ha indetto una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, con riferimento al Lotto n. 20. Ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della determinazione di indizione, della lettera d’invito, del capitolato tecnico, dello schema di Accordo Quadro, della tabella lotti, della successiva rettifica e delle correlate FAQ. La società ha dedotto che il confezionamento della procedura non era aderente alla propria organizzazione di impresa, chiedendo la tutela cautelare avverso gli atti di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso. La procedura negoziata indetta dalla centrale di committenza si presenta prima facie conforme al paradigma normativo di cui al combinato disposto degli artt. 15 d.l. n. 19/2026, 76, comma 2, lett. b), e 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato. La scelta di ricorrere a tale istituto per garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali è stata ritenuta legittima.
Nel bilanciamento degli interessi, il Tribunale ha accordato prevalenza alla celere definizione di una procedura finalizzata a snellire e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per la cura di pazienti fragili. Tale interesse è stato ritenuto preminente rispetto a quello della società ricorrente, consistente nel rendere più aderente alla propria organizzazione di impresa la partecipazione alla procedura.
Il peculiare confezionamento della procedura non è stato considerato idoneo a compromettere la partecipazione della società, la quale, in quanto produttore esclusivo dei farmaci richiesti, opera in un settore di mercato non concorrenziale e nella piena consapevolezza dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, elementi che consentono di governare il rischio di impresa. In relazione al periculum, il Collegio ha osservato che la società non subirebbe alcun pregiudizio economico o imprenditoriale neppure dalla mancata partecipazione, continuando comunque a fornire alle ASL i farmaci esclusivi con le ordinarie modalità di affidamento. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con fissazione dell’udienza pubblica di merito e compensazione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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