Ottemperanza al giudicato risarcitorio: no al rimborso IRPEF, sì agli aumenti stipendiali (TAR Abruzzo n. 44 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non consente di ampliare il contenuto del giudicato, ma solo di assicurarne l’attuazione. Il risarcimento riconosciuto in sostituzione delle retribuzioni non percepite è soggetto a ritenute fiscali IRPEF, non essendo configurabile un obbligo di rimborso delle somme trattenute dall’Amministrazione. Nel ricalcolo della misura risarcitoria devono invece essere computati gli aumenti stipendiali maturati alla data indicata dal giudice, quale parametro di quantificazione del danno.
Il Fatto
Una docente a tempo indeterminato, collocata a riposo dal 1° settembre 2014 anziché dal 1° settembre 2015, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti una sentenza di condanna al risarcimento del danno, quantificato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e comprensivo degli aumenti stipendiali maturati al 1° maggio 2015. A fronte della mancata esecuzione, la lavoratrice proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, deducendo la necessità di un ricalcolo delle somme che includesse la fascia stipendiale superiore e che escludesse l’applicazione delle ritenute IRPEF, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato come la pretesa risarcitoria fosse stata riconosciuta dal giudice ordinario proprio in sostituzione del mancato percepimento delle mensilità retributive, conseguente all’illegittimo collocamento a riposo. Da tale qualificazione ereditaria della somma, il Collegio ha fatto discendere la corretta applicazione delle ritenute fiscali IRPEF, escludendo che potesse configurarsi un diritto al rimborso di quanto già trattenuto dall’Amministrazione — neppure prospettando una presunta discriminazione di genere ovvero una funzione ulteriormente risarcitoria della lesione alla dignità della lavoratrice.
Il Collegio ha invece riconosciuto il diritto al ricalcolo della quantificazione, includendo gli aumenti stipendiali maturati al 1° maggio 2015 fino alla data del 1° settembre 2015, come stabilito dal Tribunale di Chieti. L’accoglimento parziale del ricorso ha comportato l’ordine all’Amministrazione di procedere al nuovo calcolo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con nomina sin d’ora del commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine.
Le spese di lite sono state infine compensate in ragione della soccombenza reciproca e della parzialità dell’accoglimento.
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Nota della Redazione
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