Vincolo paesaggistico relativo ostativo al terzo condono edilizio (TAR Sicilia n. 2243 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il vincolo paesaggistico di natura relativa, se antecedente alla realizzazione delle opere, è tout court ostativo alla regolarizzazione, non residuando in capo all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa siciliana di interpretazione autentica. La motivazione per relationem del provvedimento di diniego è legittima quando siano indicati gli estremi dell’atto richiamato e questo sia accessibile.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un immobile ricadente nel territorio di un Comune dell’arcipelago eoliano, presentava in data 10 dicembre 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per la sanatoria di un locale ripostiglio e dell’ampliamento di un patio coperto, ultimati in data anteriore al 31 marzo 2003. L’immobile essendo sottoposto a vincolo paesaggistico, la ricorrente richiedeva nel 2018 alla Soprintendenza competente l’autorizzazione per il mantenimento delle opere.
Con nota prot. n. 2250 dell’8 febbraio 2023 la Soprintendenza esprimeva parere contrario. Su tale base il Comune rigettava l’istanza di sanatoria con provvedimento del 23 febbraio 2023. La ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo vizi di notifica, difetto di motivazione, violazione dell’art. 10-bis e dell’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990, carenza di istruttoria, formazione del silenzio-assenso e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta integralmente il ricorso, muovendo dalla disciplina del terzo condono in Sicilia, regolato dall’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004, che richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. La lett. d) del comma 27 esclude la sanabilità delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, salvo il concorso congiunto delle quattro condizioni richiamate in massima.
Il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge reg. Sic. n. 19/2021 nella parte in cui consentiva la sanatoria in presenza di vincoli relativi. Da tale pronuncia il Collegio desume che la normativa statale del terzo condono, recante i limiti alla condonabilità, integra norma di grande riforma economico-sociale, e che in capo all’Amministrazione non residua alcun apprezzamento discrezionale. La circolare assessoriale n. 2/2022 ha dato applicazione a tale divieto.
Nel caso concreto, il vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale risale ai decreti assessoriali del 1966 e del 1979, confermati dal D.A. 23 febbraio 2001, che ha mantenuto i vincoli relativi. Il vincolo risulta pertanto antecedente alla realizzazione delle opere e tout court ostativo alla regolarizzazione, indipendentemente dal suo carattere relativo. Le opere descritte, inoltre, non sono riconducibili alle tipologie di minore rilevanza.
Quanto ai profili formali, il Collegio esclude la fondatezza delle censure sulla notifica al solo tecnico, avendo la ricorrente eletto domicilio presso di esso e avendo comunque tempestivamente impugnato l’atto; sull’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990, la mancata indicazione del termine e dell’autorità incide solo sulla decorrenza dei termini; sull’art. 10-bis, il carattere vincolato del provvedimento esclude l’obbligo di preavviso di rigetto. È esclusa la formazione del silenzio-assenso ex art. 17, comma 6, legge reg. Sic. n. 4/2003, riferendosi la norma a fattispecie di condono diverse.
Infine, il Collegio esclude la disparità di trattamento, trattandosi di attività vincolata, e ritiene irrilevanti sia la domanda ex art. 1, comma 39, legge n. 308/2004, sia l’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che attivano procedimenti autonomi e non incidono sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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