Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 2185 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm. assolve il proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza del titolo esecutivo ritualmente notificato, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su tale base opera il principio dell’art. 2697 cod. civ.: incombe sul debitore intimato l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato e, segnatamente, l’integrale adempimento. La mancata costituzione dell’ente locale impedisce di ritenere provata l’estinzione del credito, con conseguente accoglimento della domanda di ottemperanza e nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, procuratore antistatario, ha agito per l’ottemperanza di due titoli esecutivi che avevano condannato il Comune al pagamento in suo favore di spese processuali e accessori. Il primo titolo è costituito dalla sentenza n. 207/2022 della Corte d’Appello di Messina, per l’importo di € 14.211,83 oltre interessi legali dal 5.10.2022; il secondo dall’ordinanza n. 33330/2024 della Corte di Cassazione, per € 7.203,78 oltre interessi dal 19.12.2024.

I titoli, notificati al Comune con PEC, non hanno ricevuto spontanea esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., con nomina di un Commissario ad acta e condanna dell’ente alle spese del giudizio. Il Comune non si è costituito, pur essendo stato ritualmente evocato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza. La pretesa del ricorrente si fonda su titoli esecutivi ritualmente notificati e passati in giudicato, con conseguente inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non risulta, per contro, alcun adempimento esatto e integrale da parte dell’ente intimato.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il TAR richiama l’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Avendo il ricorrente dimostrato il fatto costitutivo del proprio diritto, ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm., e prodotto un analitico conteggio del dovuto, spettava al Comune provare l’estinzione del credito per integrale pagamento.

Il Comune, non costituendosi, non ha assolto a tale onere. Il Collegio ne trae la conseguenza che, a fronte della prova del credito offerta dal ricorrente, l’estinzione dello stesso rimane indimostrata. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’ente di ottemperare integralmente ai titoli nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità. Il commissario provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di 60 giorni, su istanza della parte interessata. Le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’ente locale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *