La misura cautelare deve assicurare un vantaggio immediato al bene della vita (TAR Abruzzo n. 98 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di sospensione cautelare è rigettata quando dall’accoglimento della misura la parte ricorrente non potrebbe comunque ritrarre alcun vantaggio immediato in relazione al perseguimento del bene della vita al quale aspira, restando impregiudicata ogni decisione in rito. La natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite della fase tra le parti costituite in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la determinazione del Direttore dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise n. 1048 del 13 novembre 2025, recante approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto nell’area funzionari, profilo di biologo naturalista, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, chiedendo anche la declaratoria di nullità e l’annullamento del contratto di lavoro eventualmente stipulato con il candidato vincitore.
Con motivi aggiunti del 26 marzo 2026 la ricorrente ha proposto domanda di sospensione dell’esecuzione dei medesimi provvedimenti. Si sono costituiti l’Ente intimato e il candidato vincitore, che ha anche proposto ricorso incidentale volto all’esclusione della ricorrente dal concorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la domanda cautelare non potesse trovare accoglimento in quanto, anche in caso di esito favorevole, la ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcun vantaggio immediato in relazione al bene della vita aspirazionale, consistente nell’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La valutazione del fumus e del periculum si è pertanto risolta in una verifica di concretezza dell’utilità conseguibile dalla misura cautelare: l’accoglimento dell’istanza non avrebbe infatti inciso in modo utile e attuale sulla situazione giuridica della ricorrente rispetto alla procedura concorsuale in esito alla quale il posto è già stato assegnato.
Il Collegio ha quindi rigettato l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, facendo salva ogni decisione in rito e nel merito, come espressamente precisato nell’ordinanza.
La natura degli interessi coinvolti ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite della fase tra le parti costituite in giudizio.
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Nota della Redazione
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