Sanzione disciplinare illegittima se la negligenza è commessa fuori servizio (TAR Piemonte n. 136 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare della pena pecuniaria prevista dall’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 449/1992 per la grave negligenza in servizio non può essere irrogata quando la condotta, pur connessa all’attività lavorativa, sia tenuta fuori dal turno di servizio. L’inciso “in servizio” delimita l’ambito applicativo della fattispecie e, per interpretazione sistematica, là dove il decreto sanziona fatti commessi anche fuori dal servizio lo precisa espressamente. Lo smarrimento del tesserino e della placca di riconoscimento per malfunzionamento della cerniera della tasca integra evento accidentale e imprevedibile, non ascrivibile a colpa. La tempestiva denuncia dello smarrimento esclude profili di negligenza nella custodia.
Il Fatto
Un agente scelto della Polizia penitenziaria, dopo aver concluso il turno di servizio, si recava nel centro cittadino per commissioni personali. Aveva riposto il portafoglio, contenente documenti personali, carta bancomat, tesserino di riconoscimento e placca, in una tasca laterale del giubbotto, chiusa con cerniera. Nel tardo pomeriggio si accorgeva che la cerniera, pur in posizione di chiusura, aveva ceduto e che il portafoglio era smarrito.
Il ricorrente presentava immediatamente denuncia, integrandola il giorno successivo, e informava il proprio Comandante di reparto. Il Provveditore regionale gli contestava la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 449/1992 e, all’esito del procedimento, applicava la pena pecuniaria di 4/30 di una mensilità per la violazione dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 449/1992. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’ambito applicativo della fattispecie sanzionatoria. La norma richiamata punisce la “grave negligenza in servizio“: la precisazione che la negligenza deve essere commessa in servizio esclude che vi sia violazione quando l’atto, pur connesso all’attività lavorativa, sia compiuto fuori dal servizio.
Il giudice argomenta per via sistematica. Il d.lgs. n. 449/1992 prevede altre fattispecie punibili per fatti commessi sia in servizio sia fuori, come l’art. 4, comma 1, lett. c) e d), che sanzionano rispettivamente il frequentare luoghi o compagnie sconvenienti e il contrarre debiti con i dipendenti: in tali casi la norma non fa riferimento al servizio. Ne discende che, là dove il decreto specifica la punibilità dei fatti commessi “in servizio”, la sanzione non può essere irrogata per condotte tenute al di fuori del turno.
Nel caso concreto, lo smarrimento del tesserino e della placca è pacificamente avvenuto quando il turno era terminato. La sanzione disciplinare è pertanto illegittima per difetto di riconducibilità della condotta alla fattispecie invocata.
Il Collegio svolge una seconda considerazione, autonoma e concorrente. Dal racconto dei fatti, mai contestato dall’Amministrazione, non emerge alcuna negligenza: il ricorrente aveva riposto i propri effetti in una tasca chiusa, evidentemente più sicura della tasca posteriore dei pantaloni, aperta. Lo smarrimento è ascrivibile a evento accidentale e imprevedibile, quale il malfunzionamento della cerniera. Il ricorrente ha inoltre immediatamente denunciato il fatto, prima ancora di bloccare la carta di debito, segnalando lo smarrimento del tesserino proprio per evitare usi impropri da parte di terzi.
Il ricorso è quindi accolto con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, ferma la refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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