No al permesso per attesa occupazione se reddito datore insufficiente (TAR Toscana n. 1703 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro, confermando il carattere eccezionale e restrittivo della normativa. L’accertata carenza del requisito reddituale è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza. Il termine di conclusione del procedimento in materia di immigrazione ha carattere ordinatorio e acceleratorio: la sua violazione non determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo, né fa perdere all’amministrazione il potere di provvedere. La sostituzione del datore di lavoro presuppone un’istanza anteriore alla conclusione del procedimento e l’iniziativa di un diverso datore disponibile all’assunzione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Grosseto, in data 6 settembre 2021, ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore da un datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020. Ha impugnato altresì la nota del 10 gennaio 2022, con cui l’amministrazione ha confermato il rigetto, rappresentando che la procedura di sostituzione del datore non era esperibile.
Il datore aveva presentato in data 30 giugno 2020 la domanda di regolarizzazione, unitamente a domande in favore di complessivi ventidue lavoratori stranieri. Lo Sportello comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, rilevando l’insufficienza della capacità economica del datore in relazione alle istanze presentate. Non risultando chiarimenti idonei a superare le criticità, l’amministrazione adottava il provvedimento definitivo di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dall’amministrazione, applicando il principio della ragione più liquida, essendo il ricorso comunque infondato nel merito. Per la stessa ragione si prescinde dalle difese sui primi due motivi, dirette a giustificare la tempestività dell’impugnazione, senza incidere sulla fondatezza sostanziale del rigetto.
Sui motivi relativi alla durata del procedimento, il Tribunale osserva che la disciplina dei procedimenti in materia di immigrazione e cittadinanza è svincolata dai termini della legge n. 241 del 1990. Non trova applicazione il termine ordinario di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990. La giurisprudenza individua un termine residuale di centottanta giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 241 del 1990, quale limite di durata ordinario, ancorché non tassativo.
Il termine di conclusione ha carattere meramente ordinatorio: la sua violazione produce un’irregolarità non viziante, in assenza di una disposizione che lo qualifichi come perentorio. L’amministrazione non perde quindi il potere di provvedere dopo la scadenza, senza riflessi sulla legittimità dell’atto adottato.
Sul quinto e sesto motivo, il Collegio rileva che il rigetto si fonda sull’accertata insufficienza della capacità economica del datore, circostanza non contestata in giudizio. Il datore dichiarava, per il periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile di euro 13.478,00, a fronte delle condizioni richieste dalla disciplina speciale e del numero delle istanze. La carenza del requisito reddituale è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto. La normativa non prevede un generale diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di rigetto dell’istanza: tale rilascio è correlato all’esistenza di una domanda valida ed efficace e di un rapporto di lavoro con i requisiti di legge.
Il Tribunale esclude profili di illegittimità costituzionale della disciplina, data la natura eccezionale della procedura e l’ampia discrezionalità del legislatore nella individuazione dei presupposti, orientati a garantire la controllabilità della procedura ed evitare condotte abusive. Quanto alla sostituzione del datore di lavoro, il meccanismo non trova applicazione nel rapporto di lavoro agricolo e presupporrebbe comunque l’iniziativa di un diverso datore disponibile all’assunzione: nel caso di specie l’istanza è stata formulata dopo il decreto di rigetto, quando la procedura era già conclusa. La legittimità dell’atto va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.
Nota della Redazione
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