Accesso difensivo agli atti del concessionario della riscossione (TAR Trentino-Alto Adige n. 45 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione, quale soggetto detentore stabile dei documenti della procedura esecutiva, è legittimato passivo rispetto all’istanza di accesso, al pari dell’amministrazione che ha formato l’atto, ai sensi dell’art. 25, co. 2, secondo periodo, della l. n. 241/1990. Sul piano sostanziale, l’art. 24, co. 7, della stessa legge impone di garantire l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. L’accesso difensivo è strumentale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive e grava sull’istante l’onere di dimostrare la necessità del documento, senza che l’amministrazione prima, né il giudice poi, possano svolgere una valutazione ex ante sulla sua decisività nell’eventuale giudizio. È preclusa solo l’ipotesi di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento richiesto e le esigenze difensive.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato e depositato il 17 gennaio 2026, avverso il silenzio-rifiuto serbato da un concessionario per la riscossione delle entrate di un Comune sull’istanza di accesso presentata il 5 dicembre 2025. La domanda di ostensione riguarda la copia di un preavviso di fermo amministrativo, un avviso di accertamento esecutivo e il relativo referto di notificazione.
L’istanza di accesso è motivata dalla necessità di carattere defensionale di ottenere i documenti in vista della tutela in sede giurisdizionale avverso le pretese creditorie indicate. Perfezionatosi il diniego tacito per il decorso del termine di trenta giorni, la ricorrente propone il ricorso affidandolo a un unico motivo, deducendo la violazione della normativa sull’accesso e del diritto di difesa. Il concessionario, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta innanzitutto la legittimazione attiva della ricorrente, in quanto destinataria della comunicazione di fermo amministrativo. Rileva poi la legittimazione passiva del concessionario, che è soggetto detentore dei documenti richiesti: in applicazione dell’art. 25, co. 2, secondo periodo, della l. n. 241/1990, la domanda può essere disgiuntamente rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o a quella che lo detiene stabilmente.
La diretta disponibilità dei documenti da parte del concessionario è desumibile dal fatto che gli stessi gli sono necessari per dare corso alla procedura esecutiva per conto del creditore sostanziale. Sul punto il Tribunale richiama un proprio precedente su controversia analoga (sentenza dell’11 febbraio 2026, n. 27).
Nel merito, il Collegio esclude la sussistenza di elementi ostativi all’accoglimento. L’accesso difensivo, ai sensi dell’art. 24, co. 7, della l. n. 241/1990, è strumentale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 19/2020). Grava quindi sull’istante l’onere di dimostrare che il documento sia necessario per la cura dei propri interessi.
Tale dimostrazione, però, non autorizza né l’amministrazione né il giudice a compiere una valutazione ex ante sulla decisività del documento nell’eventuale giudizio, salva l’ipotesi di evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive. Nel caso concreto la correlazione è chiara, essendo gli atti indicati in maniera precisa nei loro estremi identificativi e potenzialmente rilevanti per la tutela avverso la misura di fermo (sentenza n. 186/2023).
Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’illegittimità del silenzio e il diritto della ricorrente all’accesso, con ordine di esibizione tramite estrazione di copia a sue spese. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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