Ottemperanza per la carta del docente: negata l’astreinte per la natura non corrispettiva del contributo (TAR Lombardia n. 3907 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere rigettata qualora il credito azionato non abbia natura corrispettiva: la carta del docente, quale contributo per l’aggiornamento e la formazione, non costituisce un corrispettivo e l’astreinte sarebbe manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Nel ricorso, la docente chiedeva l’ordine di ottemperanza, la condanna dell’amministrazione al pagamento della c.d. “penalità di mora” e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni sull’an e sul quantum del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data 24 ottobre 2024, con conseguente rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il TAR ha accertato l’inadempimento dell’amministrazione, rimasta silente sull’andamento della procedura. Considerato l’incontestato credito, ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza, rilasciando la carta elettronica e accreditando la somma di € 1.000,00 entro novanta giorni. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di un compenso in quanto adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua. La funzione della carta del docente, quale contributo per la formazione e non corrispettivo, esclude l’applicabilità della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., istituto che presuppone un’obbligazione pecuniaria di natura corrispettiva.
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso, come richiamato da Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.
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Nota della Redazione
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