L’ottemperanza per la Carta del docente non esclude le ragioni ostative all’astreinte (TAR Sardegna n. 485 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accoglimento della domanda di esecuzione della sentenza di condanna dell’amministrazione, con la conseguente nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, non comporta di per sé l’automatica applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’istituto dell’astreinte, pur ammissibile nei confronti del debitore pubblico, postula una valutazione calibrata dal giudice, il quale deve verificare l’assenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni possono essere integrate dalla complessità del procedimento esecutivo, dall’eccezionale mole di contenzioso seriale gravante sull’amministrazione e dalla natura del credito, quando lo stesso non assurga a mezzo di sostentamento del lavoratore ma configuri un incentivo eventuale, di ammontare modesto e di impiego facoltativo, come nel caso del beneficio della Carta elettronica del docente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente la somma di euro 500,00, con interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato, ma l’amministrazione non aveva provveduto all’adempimento. Il ricorrente, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, adiva il TAR chiedendo la condanna all’esecuzione e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, disponendo l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente ministeriale, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per l’adozione degli atti necessari, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale l’ha respinta. Sotto un primo profilo, ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 25.06.2014, secondo cui l’istituto non presenta preclusioni astratte verso il debitore pubblico, ma la sua applicazione va contemperata con le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e con la rilevanza di specifici interessi pubblici, che costituiscono “altre ragioni ostative” autonomamente valutabili.
In concreto, il Collegio ha ritenuto sussistenti tali ragioni, valorizzando: la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti, tra cui SO.GE.I. e CONSAP, e strutture centralizzate; l’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia; la natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento, ma come incentivo eventuale e di impiego facoltativo, di modesto ammontare. Ha infine liquidato le spese in misura ridotta, per la serialità del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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