Sede legale della cooperativa nell’alloggio non esclude il contributo al canone (TAR Trentino-Alto Adige n. 133 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presenza della sede legale di una cooperativa presso l’alloggio del richiedente non costituisce causa di esclusione dal contributo al canone di locazione, in quanto tale circostanza è un dato formale e amministrativo che non implica di per sé la perdita della destinazione abitativa dell’immobile. Le cause ostative al beneficio sono tipizzate dal regolamento provinciale e non ammettono estensioni interpretative. L’amministrazione non può inferire automaticamente il difetto del requisito abitativo dal solo dato camerale, essendo necessario un accertamento concreto sull’uso effettivo dell’immobile. La Sezione Ricorsi provinciale, investita del ricorso gerarchico, può provvedere nel merito sostituendosi all’ente gestore, ma solo quando i profili ostativi si fondino su elementi di fatto già acquisiti al fascicolo e non residui attività istruttoria da svolgere.
Il Fatto
Il ricorrente presentava all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano una domanda di contributo al canone di locazione, dichiarando di vivere da solo in un immobile con contratto registrato e un reddito da lavoro dipendente. Dopo alcuni rinvii istruttori, l’Azienda rigettava la domanda rilevando una presunta scorrettezza della dichiarazione reddituale, per non aver indicato utili derivanti dalla partecipazione a una cooperativa.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti alla Sezione Ricorsi provinciale. Questa riconosceva erroneo il motivo del rigetto, ma respingeva comunque la domanda introducendo un profilo nuovo: l’alloggio fungeva anche da sede legale della cooperativa, circostanza ritenuta incompatibile con la finalità abitativa del sussidio. Il ricorrente proponeva ricorso introduttivo e, dopo un secondo diniego, motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari delle amministrazioni resistenti. L’improcedibilità per difetto di interesse è respinta: le due domande di contributo danno luogo a procedimenti autonomi e distinti, con una limitata sovrapposizione temporale che non ne comporta l’identificazione, permanendo l’utilità dell’eventuale annullamento del primo diniego.
Quanto al difetto di legittimazione passiva dell’Azienda, il Collegio distingue i due provvedimenti della Sezione Ricorsi. Il primo amplia la motivazione dell’atto impugnato sulla base degli stessi documenti; il secondo ha invece natura di atto a effetto confermativo. Ne deriva che, respinto il ricorso gerarchico, l’atto originario dell’Azienda conserva piena efficacia lesiva e legittima la sua partecipazione al giudizio.
Sul primo motivo, relativo al preteso difetto di competenza della Sezione Ricorsi, il Collegio ricostruisce l’art. 48, comma 2, del D.P.G.P. n. 30/2000: esso attribuisce all’organo provinciale un effettivo potere sostitutivo, esercitabile quando i profili ostativi si fondino su elementi di fatto già acquisiti al fascicolo dell’ente gestore, senza residuare attività istruttoria. Nella specie, la presenza della sede legale era già stata valutata dall’Azienda e ritenuta non ostativa.
Il secondo motivo, sul giusto procedimento, è infondato. Il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti in materia di assistenza sorti a seguito di istanza di parte, né ai ricorsi gerarchici, che costituiscono contestazione di provvedimenti già emanati e non istanze di provvedimento.
Il terzo motivo è fondato. L’art. 20 del regolamento individua in modo analitico le ipotesi ostative al beneficio: tra queste non rientra la presenza della sede legale di una cooperativa presso l’immobile. Tale dato non trasforma l’alloggio in locale commerciale né fa venir meno la sua destinazione abitativa. Il vantaggio economico indiretto per la cooperativa non equivale a un finanziamento pubblico alla stessa. Analogamente fondato è il primo motivo aggiunto, che denuncia il difetto di istruttoria: senza accertare l’uso concreto dell’immobile non si può inferire l’esclusione dal beneficio. Il secondo motivo aggiunto resta assorbito. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
Nota della Redazione
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