Attivazione Carta docente e commissario ad acta ex art. 114 (TAR Lazio n. 7247 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., la parte vittoriosa dinanzi al giudice ordinario può agire per ottenere l’esecuzione del giudicato, a condizione che la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997. Nel merito, accertata la mancata esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza e regola le spese secondo il criterio della soccombenza. La fissazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere omessa, tenuto conto della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali e delle specifiche difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del proprio diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, istituita dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, con conseguente condanna del Ministero al suo attivazione. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione in data 3 aprile 2024. A fronte della mancata attivazione della carta, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando esclusivamente l’inosservanza dell’obbligo di attivazione, con esclusione delle spese di lite già liquidate dal giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, riscontrando l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e quella del ricorso introduttivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997.
Nel merito, non essendo contestato che il giudicato non avesse ancora trovato esecuzione, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di attivare la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, per l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha ritenuto di non doverla fissare, valorizzando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali emerse nella vicenda e le difficoltà di adempimento riconducibili a vincoli normativi e di bilancio e alla situazione della finanza pubblica. La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione della somma di € 800,00, comprensiva anche delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, purché documentate, e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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