Contributi post sisma: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Umbria n. 330 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma, l’attività dell’Amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela delle posizioni dei danneggiati. Ove il contributo sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. sia demandato il solo controllo sull’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati, la posizione giuridica del privato ha consistenza di diritto soggettivo. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia estranea all’uso ed assetto del territorio e non ricompresa nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lettera f), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un immobile in Gubbio danneggiato dagli eventi sismici del 1997. Sul presupposto di una domanda di finanziamento presentata nel 1998 ai sensi della legge regionale n. 30/1998, l’immobile era stato inserito nella priorità “g”, categoria degli interventi non finanziabili. Una successiva delibera regionale, la D.G.R. n. 290/2019, ampliava la finanziabilità agli immobili compresi in tale categoria. La società presentava quindi istanza di accesso al contributo.

Espletata l’istruttoria, il Comune adottava la determinazione con cui dichiarava la decadenza dalla richiesta di accesso al contributo, per il mancato rispetto della normativa sulla ricostruzione post sisma nelle modalità e procedure previste dalla D.G.R. n. 5180/1998. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e l’errata applicazione della disciplina regionale. Il Comune eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di giurisdizione, ritenendola fondata. Richiama il consolidato orientamento secondo cui, nei contributi per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma, l’attività amministrativa è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali assumono consistenza di diritti soggettivi.

La materia non è ricompresa nell’urbanistica e nell’edilizia, perché estranea all’uso e all’assetto del territorio. Non è pertanto configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f), cod. proc. amm. L’Amministrazione, in casi siffatti, opera una verifica in fatto circa la corrispondenza tra la fattispecie normativa e la situazione materiale degli immobili, senza esercizio di poteri discrezionali.

Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato si fonda sull’assenza dei requisiti previsti dalle delibere regionali di stanziamento: assenza di titolo abilitativo per l’inizio dei lavori ai sensi della legge regionale n. 30/1998 e della D.G.R. n. 5180/1998; assenza di richiesta di voltura nominativa della determinazione dirigenziale del 2001 a seguito del mutamento della proprietà; assenza di comunicazione di inizio lavori. Si tratta, osserva il Tribunale, di verifiche documentali sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, senza spendita di alcun potere discrezionale, neppure di carattere valutativo.

La Corte distingue quindi tra le ipotesi in cui il contributo è riconosciuto direttamente dalla legge, con controllo vincolato dei presupposti, e quelle in cui la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa degli interessi, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Il caso ricade nella prima ipotesi.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione. La causa potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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