Pregiudizi penali del figlio convivente ostano alla cittadinanza per residenza (TAR Lazio n. 2273 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, l’Amministrazione valuta legittimamente i pregiudizi penali a carico del figlio convivente del richiedente. Tali elementi operano come indici sintomatici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nel tessuto sociale del nucleo familiare di riferimento, senza estendere al richiedente le conseguenze della responsabilità penale altrui. Il requisito della residenza legale decennale non ha valore solo quantitativo, ma anche qualitativo: integra un periodo di osservazione nel quale il richiedente deve mantenere un comportamento irreprensibile. La discrezionalità amministrativa resta ampia e la valutazione è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale, sicché lo stesso fatto può essere apprezzato negativamente in sede amministrativa a prescindere dagli esiti del processo penale.

Il Fatto

La ricorrente presenta domanda di cittadinanza italiana per residenza legale decennale. Il Ministero dell’Interno la respinge con decreto del 26 gennaio 2024. Il diniego si fonda su alcune notizie di reato emerse sul conto del figlio convivente: lesioni personali, violenza privata, percosse, minaccia e porto di armi o oggetti atti ad offendere, oltre a una ipotesi di stupefacenti poi derubricata a consumo personale.

Nel corso del giudizio la ricorrente deposita due decreti di archiviazione intervenuti dopo l’adozione del diniego: uno del Tribunale per i minorenni e uno del Tribunale ordinario, il secondo per non aver commesso il fatto. La questione arriva al giudice amministrativo per i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondate le censure. I pregiudizi a carico del figlio convivente — violenza privata, lesioni, minaccia, percosse, porto d’armi e spaccio poi derubricato a consumo — costituiscono un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità. Le condotte denotano una tendenza caratteriale di allarme sociale e l’attitudine a farsi giustizia da sé, con metodi violenti.

Il Tribunale respinge l’obiezione basata sul principio della personalità della responsabilità penale. Il diniego non estende alla ricorrente le conseguenze dei precedenti altrui: impedisce soltanto che la concessione dello status civitatis arrechi danno alla comunità nazionale, poiché l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti per l’intero nucleo. La Sezione richiama i propri precedenti, tra cui TAR Lazio, sez. V bis, n. 4259 del 2024 e i provvedimenti ivi citati.

La pronuncia valorizza la natura composita del giudizio prognostico: l’Amministrazione non valuta i singoli episodi in modo atomistico, ma li apprezza globalmente, nella loro periodicità e reiteratività. Gli illeciti risalgono al periodo 2018-2021 e ricadono nel periodo decennale di osservazione. Quanto allo spaccio derubricato a consumo personale, il Collegio esclude che la depenalizzazione equivalga a neutralità dell’ordinamento: l’illecito amministrativo conserva disvalore, anche in vista dell’attribuzione dei diritti politici.

Il Tribunale affronta poi il punto centrale del ricorso, cioè l’archiviazione “per non aver commesso il fatto”. La circostanza è intervenuta dopo l’emanazione del provvedimento impugnato e l’Amministrazione non avrebbe potuto tenerne conto. La valutazione amministrativa resta autonoma rispetto all’accertamento penale, in ragione della pluriqualificazione del fatto giuridico. La stabile occupazione e l’integrazione sociale della ricorrente, infine, costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti, essendo il comportamento senza mende il vero parametro del giudizio concessorio. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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