Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Umbria n. 171 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa del creditore di ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna del Ministero al pagamento del bonus “carta del docente” non può essere subordinata all’attesa, priva di certezza di tempi, della conclusione delle procedure amministrative di raccolta delle istanze. Le esigenze di leale collaborazione, buona fede e correttezza non impongono al creditore un comportamento ulteriormente collaborativo, né giustificano la sospensione dei giudizi di ottemperanza. In mancanza di modifiche delle procedure e dei tempi amministrativi, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza, con assegnazione del termine e nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente a più anni scolastici, oltre le spese legali.

Esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e di aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, ha rappresentato di non aver ancora ricevuto il bonus. Ha quindi chiesto, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., l’assegnazione di un termine all’Amministrazione e la nomina di un commissario in caso di infruttuoso decorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna siano state pagate. Sussiste dunque l’interesse all’ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in giudizi analoghi, che ha già affermato la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti. Rispetto alla tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sui siti istituzionali per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento e sui doveri di collaborazione gravanti sulle parti del rapporto di lavoro, il Collegio ribadisce che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede.

Nessuna norma, osserva il Tribunale, supporta la tesi secondo cui il docente dovrebbe porre in essere gli adempimenti previsti dalla procedura telematica e attendere senza certezza di tempi che la sua posizione sia presa in considerazione, né è prevista la sospensione dei relativi giudizi.

Poiché non risultano modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto dai giudicati civili, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Non vi sono pertanto ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

Il Tribunale accoglie il ricorso, assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto competente per territorio, o un funzionario delegato, perché in caso di infruttuoso decorso provveda in via sostitutiva al rilascio della carta docente e all’accredito delle somme. Spese liquidate forfettariamente, ai minimi tariffari, a favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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