Carta docente, ottemperanza al giudicato e limiti della leale collaborazione (TAR Umbria n. 173 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, accertato con sentenza di condanna passata in giudicato, va eseguito dall’Amministrazione senza che il creditore debba preventivamente riattivare la procedura amministrativa telematica. I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non possono imporre al creditore di attendere senza certezza di tempi prima di tutelarsi in giudizio. La pretesa dell’Amministrazione di subordinare il pagamento alla ripresentazione della richiesta è eccessiva ed esorbitante rispetto a quei doveri. In difetto di esecuzione nel termine assegnato, è legittima la nomina del commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva al rilascio e all’accredito delle somme riconosciute dal giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Perugia, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus carta del docente, pari a euro 500 annui, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e riferito agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre spese legali. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.

Dopo aver notificato il titolo in forma esecutiva e atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il ricorrente non ha ricevuto alcun pagamento. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute in forza della sentenza di condanna. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria consolidata giurisprudenza in giudizi analoghi e affronta la tesi difensiva dell’Amministrazione. Questa faceva leva sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria, nel gennaio 2024, per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, invocando i doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sulle parti del rapporto di lavoro.

Il Collegio respinge questa impostazione. La pretesa che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio appare eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione secondo cui il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, dovrebbe porre in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica e attendere senza certezza di tempi di essere preso in considerazione.

In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto dai giudicati civili, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro cui può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Non vi sono quindi ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

Quanto alla scelta del commissario ad acta, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in punto di individuazione del Prefetto competente per territorio. Il ricorso è accolto: è assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti; è fin d’ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario delegato, con compenso di euro 500,00 a carico dell’Amministrazione inottemperante. Le spese, liquidate forfettariamente in euro 800,00 a favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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