Carta docenti, ottemperanza al giudicato e limiti della collaborazione del creditore (TAR Umbria n. 172 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente alla carta docenti, accertato con sentenza di condanna del giudice del lavoro passata in giudicato, va integralmente eseguito dall’Amministrazione. Non è opponibile al creditore la necessità di attendere, senza certezza di tempi, l’espletamento di nuovi adempimenti amministrativi telematici finalizzati alla raccolta delle istanze di pagamento. La pretesa a che il creditore si astenga dal tutelarsi in giudizio, in attesa di una definizione amministrativa dai tempi incerti, è eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Né una norma dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza in pendenza di tali procedure.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500 annui utilizzabili mediante carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente agli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre le spese legali.
Esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e di aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, la ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione e, in caso di infruttuoso decorso, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. La fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti è stata già affermata da questo Tribunale in numerosi giudizi del tutto analoghi.
Quanto alla tesi difensiva dell’Amministrazione, che valorizza la pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, il Collegio richiama la conclusione secondo cui la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede.
Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica e attenda senza certezza di tempi che la sua posizione venga presa in considerazione. Tanto meno una norma dispone la sospensione dei relativi giudizi.
In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus docenti riconosciuto spettante da giudicati civili, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Non vi sono dunque ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso, assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine. L’attività del commissario è compensata in euro 500,00, a carico del Ministero inottemperante. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in euro 800,00, oltre oneri ed accessori, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Nota della Redazione
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