Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Veneto n. 1750 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la cessata materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituiscono istituti distinti. La prima postula un accertamento di merito sulla piena realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, con conseguimento in via amministrativa del bene della vita atteso. La seconda, di natura processuale, presuppone il sopravvenuto mutamento dell’assetto di interessi in pendenza di giudizio, tale da impedire la realizzazione dell’interesse sostanziale e da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’impossibilità sopravvenuta di conseguire il bene della vita ambito dal ricorrente. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la delibera di Giunta Comunale con cui l’ente locale aveva inquadrato la Polizia Locale come servizio o ufficio di staff, sotto la diretta direzione del dirigente dell’Ente, e ne aveva modificato la dotazione organica. Con motivi aggiunti contestava la successiva delibera che, modificato il piano assunzionale, confermava tale inquadramento.

Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ridefiniva la struttura organizzativa dell’Ente, eliminando l’Area dirigenziale e i relativi servizi di staff e inserendo l’Ufficio Polizia Locale nell’ambito di un diverso settore. Il ricorrente dava allora atto della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse. Entrambe le parti insistevano per la refusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la distinzione tra le due figure. La cessata materia del contendere implica un accertamento in ordine alla realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, consentendo al ricorrente di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, così da rendere inutile la prosecuzione del processo.

L’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il sopravvenuto mutamento, in pendenza di giudizio, dell’assetto di interesse attuato tra le parti, in maniera da impedire la realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 6190 del 2021.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che non emergono elementi sufficienti a ritenere che l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso sia stato pienamente realizzato. La ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ente, pur intervenuta, non integra dunque gli estremi della cessata materia del contendere, ma determina unicamente il venir meno dell’interesse alla decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti vengono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione, in considerazione delle peculiarità della fattispecie e, in particolare, dell’autonomia organizzativa degli Enti Locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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