Perdita del grado per rimozione legittima per fatti diversi dalla consegna (TAR Sicilia n. 1099 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem in materia disciplinare militare, sancito dall’art. 1371 del d.lgs. n. 66/2010, presuppone la piena e totale sovrapponibilità del fatto storico oggetto dei due procedimenti. Non sussiste identità quando la prima sanzione abbia punito la violazione di un dovere di contegno e la seconda la commissione di reati accertati con sentenza penale irrevocabile. La sentenza penale di condanna ex art. 444 cod. proc. pen. ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’Amministrazione non è tenuta a una nuova istruttoria sul fatto materiale.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la determina con cui il Ministero della Difesa gli ha irrogato la massima sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione. La sanzione si fondava su una sentenza penale di condanna emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per reati di associazione per delinquere, truffa e falso, commessi tra marzo e settembre 2021.

Il militare aveva già subito, per gli stessi fatti e contesto, la sanzione di corpo della consegna di giorni 7, irrogata per frequentazione di persone controindicate. Ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Sicilia deducendo, tra l’altro, la violazione del ne bis in idem, la mancata riapertura del precedente procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione e la sproporzione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, il TAR ha richiamato l’art. 1371 del d.lgs. n. 66/2010 e ha ribadito che il ne bis in idem presuppone la piena sovrapponibilità del fatto storico. La consegna di giorni 7 era stata irrogata per la violazione del dovere di non frequentare persone controindicate, previsto dall’art. 732, n. 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010; la sanzione espulsiva puniva invece la commissione di gravi reati. Si tratta di due illeciti disciplinari distinti, che tutelano beni giuridici diversi e descrivono condotte materialmente non sovrapponibili.

La censura sulla mancata riapertura del procedimento ex art. 1393, comma 3, C.O.M. è stata parimenti respinta: la norma riguarda l’ipotesi in cui, sopravvenuta la sentenza penale, occorra rivalutare un fatto già giudicato. Nel caso di specie l’Amministrazione non ha riaperto alcun procedimento, ma ha avviato un’azione disciplinare autonoma per fatti distinti.

Il Collegio ha poi escluso il difetto di istruttoria e di motivazione. In forza dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., la sentenza di condanna ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione: l’Amministrazione era quindi vincolata a tale accertamento e non doveva attribuire rilievo a una diversa ricostruzione dei fatti. La motivazione, inoltre, è adeguata e può essere integrata per relationem con la relazione finale dell’Ufficiale inquirente, dalla quale emerge che le memorie difensive sono state acquisite e valutate, sebbene ritenute non idonee a superare gli addebiti.

Infine, la censura sulla sproporzione è stata respinta. La graduazione della sanzione costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La commissione di reati di particolare gravità da parte di un appartenente all’Arma costituisce violazione radicale dei doveri di fedeltà, onore e correttezza, idonea a compromettere il rapporto fiduciario con l’Amministrazione e a giustificare la massima sanzione espulsiva. Le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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