Obbligo di ottemperanza al giudicato e Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 1752 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è accolto quando il titolo esecutivo del giudice ordinario è notificato presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va concessa quando la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale integrano le “altre ragioni ostative” elaborate dall’Adunanza Plenaria.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza resa dal giudice del lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il valore annuo di € 500,00, con riferimento a due anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, la parte ne chiede l’esecuzione. Il Ministero non si costituisce. La questione arriva al giudice amministrativo perché la pronuncia non risulta spontaneamente eseguita, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio del dispositivo digitale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. L’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. consente di proporre l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva.
Il giudice verifica poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, nonché il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. Su queste basi dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, con attivazione della Carta elettronica e versamento della somma.
Accolta la domanda principale, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, e fissa l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordine e il pagamento della spesa. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, nessun compenso è liquidato.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è respinta. Il Collegio richiama la decisione dell’Ad. Plen. n. 15 del 2014, che ha chiarito come l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. abbia aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”, in considerazione della specialità del debitore pubblico. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale sul rilascio del dispositivo digitale giustificano la mancata condanna. L’esecuzione coinvolge un procedimento complesso e fasi affidate a strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.