Rinuncia al ricorso e transito nei ruoli civili dell’amministrazione (TAR Veneto n. 1224 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia integrale al ricorso, intervenuta dopo che la verificazione medico-legale disposta in sede cautelare ha riconosciuto l’idoneità del militare al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, determina l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio è tenuto a verificare le modalità di formalizzazione della rinuncia e le ragioni che la sorreggono. Quando l’interesse sostanziale del ricorrente risulta satisfattivamente realizzato dall’esito dell’incombente istruttorio, la declaratoria di estinzione è coerente con la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. L’integrale compensazione delle spese consegue a tale assetto processuale.
Il Fatto
La ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza, è stata giudicata non idonea permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto dalla Commissione Medica Interforze di 2^ istanza di Roma, con verbale del 29 ottobre 2025, che ha confermato il presupposto giudizio della CMO di Padova del 10 luglio 2025. Da qui l’impugnazione, con contestuale istanza cautelare, del verbale interforze e dell’atto presupposto, unitamente alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con ordinanza n. 129 del 23 febbraio 2026 il Tribunale ha disposto il riesame del quadro clinico, affidandolo alla Commissione Medica Ospedaliera di Padova in diversa composizione e in contraddittorio con il consulente di parte. All’esito della nuova visita, la Commissione ha confermato la non idoneità al servizio militare incondizionato, ma ha riconosciuto l’idoneità al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Motivazione della Corte
Preso atto delle risultanze della verificazione, la ricorrente ha comunicato con atto del 5 maggio 2026 la decisione di non proseguire il giudizio, avendo interesse a dare corso alla procedura di transito nei ruoli civili, come consentito dal giudizio medico-legale reso in sede di riesame. Ha quindi dichiarato formalmente di rinunciare integralmente al ricorso e a tutte le domande, comprese quelle risarcitorie, chiedendo la declaratoria di estinzione con integrale compensazione delle spese.
Il Collegio ha esaminato le modalità con cui la rinuncia è stata formalizzata e le ragioni che la sorreggono. L’incombente istruttorio disposto in sede cautelare ha prodotto un esito satisfattivo dell’interesse sostanziale perseguito, rendendo non più necessaria la decisione sulle censure articolate avverso i verbali impugnati.
Su queste premesse il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite. La definizione in rito assorbe ogni altra domanda, compresa quella risarcitoria, e chiude il contenzioso lasciando alla ricorrente la via del transito nei ruoli civili dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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