Improcedibilità del ricorso contro la sospensione triennale dell’attività di somministrazione (TAR Lombardia n. 3641 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il ricorso avverso un provvedimento sanzionatorio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento abbia già avuto esecuzione e non residui alcun vantaggio, concreto e attuale, dalla decisione del merito. L’eventuale mancato adempimento dell’ordine non fa rivivere l’interesse alla sua impugnazione, poiché l’amministrazione dovrebbe rinnovare l’ordine con un nuovo provvedimento, autonomamente sindacabile quanto alle tempistiche esecutive. È, inoltre, inammissibile l’azione di accertamento della decadenza del potere sanzionatorio, poiché nel processo amministrativo l’azione di accertamento è ammessa solo eccezionalmente, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, e non può essere proposta quando interferisca con poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
Un circolo associativo culturale e ricreativo impugnava il provvedimento del Comune di Milano che ne aveva disposto la sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione, per avere accertato lo svolgimento di trattenimenti danzanti e la somministrazione a persone prive di tessera associativa, previo pagamento di un corrispettivo. Il ricorrente deduceva plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione del D.P.R. n. 235/2001 e della legge n. 241/1990, nonché la decadenza del potere sanzionatorio ex art. 18, comma 2, legge n. 689/1981. Accolta l’istanza cautelare con decreto presidenziale, l’ordinanza collegiale di rigetto ne determinava il venir meno; nelle more, il Comune emetteva due ordinanze-ingiunzione per le medesime infrazioni, non impugnate dal circolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato, sospeso dal decreto cautelare, aveva ripreso efficacia a seguito dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione. Pur mancando la prova dell’effettiva esecuzione della chiusura triennale, il Tribunale ha escluso la persistenza di un interesse alla decisione di merito: l’eventuale inadempimento avrebbe imposto all’amministrazione l’adozione di un nuovo provvedimento, autonomamente impugnabile, con la conseguenza che nessuna utilità concreta sarebbe derivata dall’annullamento di quello ormai eseguito.
A sostegno della declinatoria, il Giudice ha valorizzato il consolidamento delle posizioni soggettive derivante dalle due ordinanze-ingiunzione emesse per le medesime infrazioni, non pagate né gravate in sede giurisdizionale. Tale circostanza ha confermato l’assorbente carenza di interesse, rendendo il ricorso improcedibile.
In via ad abundantiam, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del motivo volto all’accertamento della decadenza del potere di irrogare la sanzione pecuniaria. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha ricordato che l’azione di accertamento nel processo amministrativo ha carattere eccezionale e non è esperibile quando possa interferire con poteri amministrativi non ancora esercitati; la decadenza, pertanto, avrebbe dovuto essere eccepita nell’ambito dell’impugnazione delle ordinanze-ingiunzione.
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Nota della Redazione
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