Il permesso di costruire si valuta sugli indici del piano attuativo, non su quelli generali del P.R.G. (TAR Puglia n. 416 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire deve essere motivato con specifico riferimento alle osservazioni procedimentali presentate dal privato, non potendo il provvedimento finale limitarsi a riprodurre stereotipatamente i contenuti del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990. In presenza di un piano attuativo vigente, la conformità urbanistica dell’intervento va verificata alla luce degli indici e dei parametri edilizi dallo stesso dettati, che prevalgono sulle previsioni generali del P.R.G., ove le norme tecniche del piano regolatore rinvimo alla disciplina degli strumenti esecutivi. In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione deve valutare il progetto “ora per allora”, applicando la disciplina vigente alla data della domanda, per evitare che il privato subisca le conseguenze dell’illegittima condotta e della durata del processo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un centro medico polispecialistico su un lotto di sua proprietà, ricadente in un’area disciplinata da un Piano Particolareggiato riapprovato nel 2014 e con efficacia decennale. L’Amministrazione comunale aveva respinto l’istanza ritenendo il progetto in contrasto con i parametri edilizi generali di cui all’articolo 21 delle N.T.A. del P.R.G..
La ricorrente deduceva l’illegittimità del diniego per violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, per l’omessa valutazione delle osservazioni presentate, nonché per l’errata qualificazione dell’intervento, sostenendo che l’area fosse assoggettata agli specifici indici del Piano Particolareggiato e che la struttura sanitaria rientrasse tra le opere di urbanizzazione secondaria assentibili in via diretta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso ravvisando, in primo luogo, un difetto di motivazione del provvedimento impugnato. A fronte delle puntuali osservazioni procedimentali della società, l’Amministrazione ha adottato un atto finale meramente riproduttivo del preavviso di rigetto, senza prendere posizione sulle specifiche controdeduzioni, così violando l’obbligo di motivazione sostanziale imposto dall’art. 10-bis legge n. 241/1990.
Nel merito, dalla certificazione urbanistica emergeva che il lotto ricadeva in una maglia regolata dal Piano Particolareggiato vigente. Gli articoli 33.4 e 48 delle N.T.A. del P.R.G. stabilivano espressamente che gli interventi si attuano secondo gli indici e i parametri dei piani attuativi esistenti, i quali conservano validità sino a scadenza. Nell’area per interventi di interesse comune, il piano particolareggiato ammetteva la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, incluse le strutture sanitarie e assistenziali.
Il TAR ha pertanto affermato che l’Amministrazione ha errato ancorando il giudizio di non conformità ai parametri generali dell’articolo 21 del P.R.G., poiché il progetto avrebbe dovuto essere vagliato alla luce degli specifici indici fondiari e delle prescrizioni morfologiche dello strumento attuativo, che già considerava tali opere assentibili.
Conseguentemente, il Collegio ha disposto l’annullamento dell’atto e ha precisato che, in sede di riedizione del potere, l’Amministrazione dovrà procedere alla valutazione “ora per allora”, applicando la disciplina urbanistica vigente alla data della domanda amministrativa (5 maggio 2021), in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, affinché la parte non subisca le conseguenze dell’illegittima condotta e del tempo processuale.
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Nota della Redazione
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