Coadiuvanti familiari e onere probatorio della continuità nell’impresa (TAR Veneto n. 1196 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di coadiuvante familiare, rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS, coincide con il soggetto definito dall’art. 230-bis cod. civ. e non si desume dal solo rapporto di parentela o di affinità con i soci. Richiede il concorso di una condizione negativa — l’assenza di un diverso rapporto di lavoro configurabile tra le parti — e di una condizione positiva, ossia lo svolgimento di attività lavorativa in modo continuativo nell’impresa familiare. L’onere di provare tali presupposti grava sul datore di lavoro che invochi l’esclusione. Le dichiarazioni dei lavoratori raccolte dopo l’ispezione non superano, sul piano probatorio, le risultanze del verbale redatto dal pubblico ufficiale al momento dell’accertamento, che fa piena prova ex art. 2700 cod. civ. fino a querela di falso. Ne consegue la legittimità del provvedimento di sospensione dell’attività adottato ex art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un ristorante in una località turistica. All’esito di un’ispezione della Guardia di Finanza del 10 agosto 2024, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Padova e Rovigo ha disposto, con provvedimento del 19 agosto 2024, la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, per la presenza di sei lavoratori privi della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto.
La società ha chiesto ed ottenuto la revoca del provvedimento il giorno successivo, dopo avere regolarizzato il personale e versato la somma prevista dall’art. 14, comma 9, lett. d), d.lgs. n. 81/2008. Ha poi impugnato l’atto di sospensione chiedendone l’annullamento, la restituzione di quanto pagato e il risarcimento del danno; in via subordinata, ha contestato il conteggio come irregolari di due lavoratrici, asseritamente affini dei soci e dunque coadiuvanti familiari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara innanzitutto inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di annullamento: il provvedimento impugnato aveva esaurito i propri effetti già prima dell’impugnazione, essendo stato revocato dallo stesso Ispettorato il 20 agosto 2024.
Passando alla domanda di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, il Tribunale affronta la questione dei coadiuvanti familiari. La figura richiamata dalla ricorrente coincide con il soggetto definito dall’art. 230-bis cod. civ.: il familiare che presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa familiare. Non basta dunque il rapporto di affinità, poiché devono concorrere una condizione negativa — l’assenza di un diverso rapporto di lavoro — e una positiva, la continuità della prestazione.
Nel caso concreto la società non ha dimostrato né in sede procedimentale né in giudizio la continuità dell’attività delle due lavoratrici, limitandosi ad allegare il vincolo di affinità con i soci. Anzi, una di esse ha dichiarato ai militari di svolgere altrove «il mio lavoro di barista come dipendente». Il rapporto è risultato solo occasionale, con conseguente difetto dei presupposti per l’esclusione dall’obbligo di comunicazione preventiva.
Quanto agli altri quattro soggetti, la ricorrente ha sostenuto che si trovassero sul posto per un colloquio di lavoro, producendo dichiarazioni raccolte dopo l’assunzione. Il Collegio le ritiene inattendibili: il verbale della Guardia di Finanza, redatto al momento dell’ispezione, fa piena prova ex art. 2700 cod. civ. fino a querela di falso e documenta che tutti indossavano grembiuli o divise del locale, svolgevano mansioni operative, ricevevano direttive dal titolare ed erano retribuiti a ore. Legittimamente, dunque, l’Ispettorato ha ravvisato un rapporto di lavoro subordinato e ha disposto la sospensione.
Infine, la domanda risarcitoria è respinta: la riconosciuta legittimità del provvedimento esclude il requisito dell’ingiustizia del danno. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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