Improcedibile il ricorso di primo grado per rinuncia sopravvenuta all’istanza (Cons. Stato n. 6855 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi. La sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso di primo grado rileva pertanto anche quando si produce in grado di appello. Ove essa consegua alla rinuncia dell’originaria ricorrente all’istanza che aveva formato oggetto del diniego impugnato, il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile e la sentenza che lo aveva accolto va annullata senza rinvio. Non è invece inammissibile l’appello dell’amministrazione, che conserva interesse all’annullamento di una sentenza che aveva a sua volta annullato il proprio provvedimento di diniego.
Il Fatto
Un’aspirante docente ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha respinto la sua istanza di riconoscimento di un titolo di formazione rilasciato da un’università spagnola, ai fini dello svolgimento in Italia della professione di docente di sostegno. Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando il riesame dell’istanza e l’eventuale assegnazione di misure compensative.
Il Ministero ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza e, in via incidentale, la sospensione dell’esecutività. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare. Nel giudizio di appello la difesa erariale ha documentato che la ricorrente, medio tempore, aveva dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento del titolo estero. L’appellata, pur evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia all’istanza è stata acquisita al protocollo ministeriale e riguarda proprio il titolo il cui riconoscimento era stato negato dal provvedimento impugnato in primo grado e annullato dalla sentenza gravata.
Da tale circostanza sopravvenuta discende la carenza di interesse concreto e attuale dell’originario ricorso di primo grado, che va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Consiglio di Stato richiama propri recenti arresti su casi analoghi, Cons. Stato n. 7668/2025 e Cons. Stato n. 1608/2026, che già avevano affermato il medesimo principio.
Il fondamento è l’unitarietà del rapporto processuale nel giudizio amministrativo: la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in appello. La Corte cita una serie di precedenti conformi, tra cui Cons. Stato n. 9011/2024, n. 7242/2024 e n. 7949/2021.
La Sezione precisa che ciò non comporta l’inammissibilità dell’appello, poiché il Ministero conserva tutto il proprio interesse a ottenere l’annullamento di una sentenza che aveva annullato il provvedimento di diniego. La conseguenza è quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza di prime cure.
Il Collegio sottolinea che la carenza di interesse opera anche se la rinuncia non era emersa in primo grado, essendo stata la dichiarazione anteriore alla decisione ma non palesata dalla ricorrente. Ciò ha precluso al TAR di tenerne conto. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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