Il giudice dell’ottemperanza non può integrare la sentenza del giudice civile (TAR Puglia n. 586 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato, il giudice amministrativo esercita un’attività meramente esecutiva, senza possibilità di modificare o integrare il dictum del giudice civile, né di effettuare accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. In tale sede non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello affermato nella sentenza da eseguire, trovando il giudicato un limite invalicabile. L’eventuale attività di attuazione che modificasse il giudicato inciderebbe su situazioni soggettive estranee alla giurisdizione del giudice amministrativo. La verifica di conformità del nuovo provvedimento amministrativo al dictum giudiziale costituisce l’oggetto tipico del sindacato in sede di ottemperanza.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente immesso in ruolo, aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro una sentenza passata in giudicato che, disapplicato in parte qua il precedente decreto di ricostruzione della carriera, dichiarava il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre-ruolo prestato a tempo determinato, pari ad anni 16, mesi 10 e giorni 20.
L’Amministrazione emanava un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, avverso il quale la parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, contestando la mancata corretta esecuzione del dictum giudiziale. Il Tribunale, in sede cautelare, disponeva una verificazione tecnica per accertare la conformità del nuovo decreto alla sentenza, con successiva sostituzione del verificatore originariamente nominato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la piena cognizione che il giudice civile esercita sugli atti dell’Amministrazione datrice di lavoro riduce lo spazio di cognizione del giudice dell’ottemperanza, il quale non può modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario ma solo darvi attuazione, in modo analogo a quanto avviene per le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.
In particolare, nel giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo rispetto a quello già affermato nella sentenza da eseguire, né possono proporsi domande estranee al suo decisum. Nei confronti delle statuizioni del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l’eventuale comportamento omissivo od elusivo dell’Amministrazione, utilizzando esclusivamente i poteri sostitutivi di stretta esecuzione. Una diversa interpretazione, che gli riconoscesse una cognizione piena, gli farebbe recuperare attraverso il giudizio di ottemperanza il sindacato sul rapporto di pubblico impiego, del quale difetta di giurisdizione.
Applicando tali principi al caso di specie, la sentenza da eseguire aveva accertato il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 16, mesi 10 e giorni 20, con la precisazione che la disapplicazione parziale del precedente decreto comportava l’integrazione dei 16 anni già riconosciuti con ulteriori mesi 10 e giorni 20.
La verificazione disposta ha accertato che il nuovo decreto di ricostruzione della carriera riconosce, alla data di immissione in ruolo, un’anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 16, mesi 10 e giorni 20, in ossequio alla pronuncia della Corte di Appello. Il verificatore ha inoltre precisato che il conseguente ricalcolo della retribuzione è stato effettuato in conformità alla normativa contrattuale, con disapplicazione della regola di equivalenza di cui all’art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Dalla disamina della relazione e del decreto in contestazione emerge la correttezza dell’operato dell’Amministrazione e la piena conformità dell’atto al dictum giudiziale, con conseguente reiezione del ricorso. Le spese di lite, attesa la particolarità delle questioni, sono compensate.
Nota della Redazione
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