Interdittiva antimafia confermata in assenza di percorsi di bonifica (Cons. Stato n. 6825 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 presuppone la dimostrazione di un percorso di bonifica in atto e non la semplice allegazione della cessazione dei legami con soggetti controindicati. In tema di interdittiva antimafia, la valutazione prefettizia può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari, secondo la regola del “più probabile che non”, senza necessità di accertamenti penali definitivi sulla contiguità dell’impresa con organizzazioni mafiose. La prosecuzione nell’assunzione di commesse pubbliche nonostante l’interdittiva già adottata integra un elemento che non solo conferma ma aggrava il quadro indiziario, escludendo l’applicabilità della misura collaborativa. È irrilevante l’esiguità degli importi, poiché l’atto di prevenzione mira a evitare il rischio di contaminazione del tessuto imprenditoriale, incidendo sulla sola capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore edile propone appello avverso la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Foggia, il 21 novembre 2024, ha confermato la informativa interdittiva antimafia adottata nel 2017 ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011.
La società deduceva di avere reciso i rapporti con gli esponenti del clan locale fin dal 2016, di avere licenziato il dipendente controindicato e di avere rimosso il socio accomandatario, divenendo titolare unica delle quote in prossimità dell’istanza di aggiornamento presentata il 27 marzo 2024. Il Gruppo investigativo antimafia aveva espresso parere favorevole alla conferma, ravvisando elementi che aggravavano il quadro indiziario originario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato, ribadito dalla sentenza n. 1828 del 6 marzo 2026, secondo cui la misura interdittiva risponde alla logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non richiede accertamenti penali definitivi. La valutazione prefettizia deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti, sindacabili in sede giurisdizionale, e l’impianto motivazionale deve offrire una rappresentazione complessiva degli elementi di permeabilità criminale, anche solo in forma di contiguità soggiacente.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che l’impianto della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 94-bis cod. antimafia. Manca, infatti, la dimostrazione di un percorso di bonifica in atto: la società, dopo l’adozione dell’interdittiva del 2017, ha continuato ad assumere commesse pubbliche da vari comuni della Provincia, godendo di un inammissibile lasciapassare da parte delle stazioni appaltanti.
La Corte giudica irrilevante la tesi difensiva fondata sull’esiguità degli importi delle forniture contestate. Il provvedimento prefettizio, infatti, si pone come atto di prevenzione del rischio di contaminazione del tessuto imprenditoriale e determina una incapacità giuridica parziale e relativa, limitata ai rapporti con la pubblica amministrazione. La pluralità dei comuni coinvolti indica la capacità pervasiva della società di infiltrarsi nelle commesse pubbliche, anche mediante affidamenti diretti.
Assume rilievo dirimente la “storia imprenditoriale” della società: il rapporto contrattuale con il Comune di Foggia, che avrebbe dovuto essere interrotto dal giugno 2017, si è invece protratto fino all’ottobre successivo. Il legame dell’amministratrice con le famiglie controindicate, inoltre, non può ritenersi reciso per la sola detenzione dei maggiorenti al regime del 41 bis, poiché in una realtà caratterizzata dal forte rilievo dei rapporti parentali tali legami possono costituire strumento indiretto di inquinamento dell’economia legale.
Gli elementi indiziari non devono essere letti in visione atomistica, ma nel loro insieme, così da inferire dati di possibile condizionamento della libera attività concorrenziale. È ribadita, infine, l’autonomia tra indagine penale e procedimento amministrativo, data la funzione preventiva e non inquisitoria di quest’ultimo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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