Esclusione dal concorso per componenti CdA viola tassatività incompatibilità (Cons. Stato n. 6826 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le cause di incompatibilità e di esclusione dalle procedure concorsuali hanno natura tassativa e non ammettono applicazione analogica o estensiva. La clausola del bando che preclude la partecipazione a chi abbia legami di parentela o affinità entro il quarto grado con il Rettore, il Direttore Generale e i componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere estesa, in via interpretativa, ai componenti del Consiglio stesso, non espressamente contemplati. L’interpretazione degli atti amministrativi, e quindi dei bandi, segue i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., che non consentono operazioni ermeneutiche integrative di significati impliciti. Il principio del favor participationis opera solo in presenza di clausole realmente ambigue.
Il Fatto
Una docente universitaria, classificatasi al settimo posto in una procedura valutativa per la progressione verticale a categoria “EP”, ha impugnato davanti al TAR Campania gli esiti della selezione. Il Tribunale ha accolto il ricorso sotto due profili: ha ritenuto che dovesse essere esclusa dalla procedura una candidata collocata al quarto posto, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, e ha corretto il punteggio attribuito a un altro candidato.
La candidata esclusa e l’Università hanno proposto appello principale e appello incidentale davanti al Cons. Stato, contestando la lettura estensiva della clausola del bando. La ricorrente vittoriosa in primo grado ha resistito. In via cautelare l’istanza dell’appellante principale era stata accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se la clausola del bando, che esclude i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro il quarto grado, possa estendersi ai componenti stessi. Il TAR aveva argomentato in senso affermativo, valorizzando la ratio della preclusione, ossia neutralizzare il conflitto di interessi per l’influenza esercitabile sulla selezione.
Il Consiglio di Stato ribalta la conclusione. Le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 cod. proc. civ. hanno carattere tassativo e sfuggono a ogni applicazione analogica. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato sul punto e il principio di tassatività delle cause di esclusione, di portata generale anche in materia concorsuale.
Nel caso concreto nessuna incompatibilità o esclusione espressa è contemplata dal bando per i membri del Consiglio. Sul piano logico-sistematico, l’assunzione di incarichi rappresentativi non può penalizzare i dipendenti nei loro percorsi professionali. L’interpretazione degli atti amministrativi segue i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., che conducono entrambi a escludere la lettura estensiva.
La Corte respinge l’argomento dell’appellata, che invocava l’art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 240/2010: la norma riguarda la chiamata dei professori, fattispecie non assimilabile. Emerge inoltre che il Consiglio di Amministrazione non ha indetto la procedura, non ha nominato la Commissione né approvato la graduatoria, così che i dubbi di imparzialità restano privi di fondamento.
Quanto all’appello incidentale della ricorrente, il Collegio ritiene legittima la previsione del colloquio nella progressione verticale. L’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 non lo esclude e la procedura comparativa ne giustifica l’impiego, quale strumento per valutare le competenze acquisite sul campo. L’appello principale e quello dell’Università sono accolti; il ricorso di primo grado è respinto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 51 c.p.c. – Astensione del giudice