Obbligo di rimuovere rifiuti abbandonati solo se provata la colpa del proprietario (Cons. Stato n. 6736 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un fondo non è responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti o del loro deposito sulla propria area, salvo che l’amministrazione dimostri un suo comportamento doloso o colposo. L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non configura una responsabilità oggettiva “da posizione” fondata sulla sola titolarità del diritto di proprietà. La mancata recinzione del terreno non può essere valorizzata come indizio di negligenza, poiché l’ordinamento non impone un obbligo generale di recintare il fondo. L’obbligo ripristinatorio presuppone quindi un accertamento rigoroso della colpa, che non può desumersi dalla mera inerzia rispetto a cautele non previste da alcuna norma.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno ha impugnato davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, l’ordinanza con cui il Sindaco gli ha ingiunto di rimuovere e smaltire rifiuti abbandonati sulla sua area, consistenti in vetro, gomma e metallo derivanti da lastre di vetrocamera in frantumi.
Il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti, deducendo l’assenza di contraddittorio nel sopralluogo, l’insufficienza dell’istruttoria e l’erronea imputazione a titolo di colpa. Il TAR ha respinto il ricorso. L’appellante ha proposto quattro motivi, tra cui la violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e l’insussistenza di qualsiasi profilo di colpa. In sede cautelare la Sezione ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. In via preliminare, accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, poiché l’ordinanza è stata emessa nell’esercizio dei poteri ordinari previsti dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, e ne dispone l’estromissione dal giudizio.
Nel merito, il Collegio applica il principio della ragione più liquida, esaminando il terzo motivo e assorbendo gli altri. L’orientamento prevalente richiamato — Cons. Stato, Sez. IV, n. 2746 del 21 marzo 2024 — esclude la responsabilità del proprietario per l’abbandono incontrollato di rifiuti sulla sua area, salvo che sia ravvisabile un suo comportamento doloso o colposo.
La Corte valorizza le risultanze della relazione di servizio della Polizia Municipale: il sito si colloca all’interno di una traversa laterale, accessibile liberamente dal fronte stradale, che si percorre per circa 250 metri senza incontrare chiusure o cartelli; i rifiuti risultano oggetto di un unico abbandono recente da parte di ignoti.
Da tali elementi il Collegio deduce che l’amministrazione non ha dimostrato la colpa. Il proprietario non ha l’obbligo di recintare il terreno, sicché la mancata recinzione non costituisce indizio di negligenza. Assume rilievo decisivo la circostanza che il fondo non si trova in fregio alla strada provinciale e che non è provato che la traversa di accesso sia di proprietà dell’appellante. La presenza di un tratto di recinzione verso altre proprietà non implica alcun obbligo di recinzione dell’intero fondo.
In riforma della sentenza impugnata, l’appello è accolto e il ricorso di primo grado è quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza sindacale. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della pluralità di orientamenti giurisprudenziali non omogenei sulla materia.
Nota della Redazione
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